Fattura elettronica: sede destinatario errata non va sanzionata, normativa
In caso di sede destinatario errata sulla fattura elettronica, come bisogna comportarsi e qual è l’iter da seguire? Facciamo riferimento alla normativa.
L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 (qui un nostro articolo sull’argomento), generando molti dubbi e grattacapi. Molti di questi possono essere risolti semplicemente facendo riferimento alla normativa a riguardo. Tra gli errori che si possono effettuare nell’emissione di una fattura elettronica, figura la compilazione dei dati. In particolare della sede destinatario.
Fattura elettronica: sede destinatario errata, cosa fare
Ad esempio, mettiamo il caso di emettere una fattura elettronica nella quale compaiano correttamente tutti i dati, tranne quello relativo alla sede legale del cliente. Dunque, invece di mettere via Mario Rossi, abbiamo messo vicolo Mario Rossi. Oppure siamo rimasti un po’ indietro e non abbiamo aggiornato i dati del nostro cliente, pertanto abbiamo messo l’indirizzo della sede legale vecchia. In questo caso qual è la procedura da seguire? Bisogna inviare una nota di credito e procedere con l’emissione di una nuova fattura? La risposta a questa domanda si trova nella normativa di riferimento.
Inserire un indirizzo della sede legale errato, infatti, non contrasta con l’erario, né rende complicate le attività di monitoraggio. Inoltre, se gli altri dati sulla fattura sono corretti, non dovrebbe essere rilevato alcun errore da parte del Sistema di Interscambio, che veicolerà la fattura al destinatario senza problemi. Trascrivere l’indirizzo di una sede legale non è dunque un errore grave tale da obbligare il professionista a stornare la fattura sbagliata e a emetterne una nuova. E non comporta sanzioni di alcun tipo.
Fattura elettronica: sede destinatario errata, la normativa
Guardiamo dunque alla normativa di riferimento, ovvero al Dlgs n. 472/1997, relativo alle Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di normative tributarie. All’articolo 6 comma 5-bis, aggiunto dal Dlgs n. 32/2001 (articolo 7), si legge infatti quanto segue. “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo”. Insomma, l’indirizzo sbagliato non influenza le componenti sopra riportato e non incide sulla regolarità della fattura emessa.
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