Dipendenti pubblici con Legge 104
I lavoratori dipendenti pubblici titolari di Legge 104 che assistono familiari con disabilità grave (art. e comma 3) hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito. Questi giorni, in cui il soggetto si congeda dal lavoro per dedicare la maggior parte della giornata all’assistenza del parente disabile, sono coperti da contribuzione figurativa. Questi periodi, infatti, risultano validi sia per il calcolo sia per il diritto alla pensione. È un diritto del lavoratore del pubblico impiego e l’accredito avviene gratuitamente dall’Inps, in aggiunta a quelli che il lavoratore consegue durante il periodo di lavoro. Infatti, nel pubblico impiego i permessi Legge 104 danno diritto alla retribuzione e di conseguenza anche al computo contributivo.
Contributi figurativi: cosa sono e a cosa servono
A questo punto occorre stilare un breve riepilogo di cosa sono e a cosa servono i contributi figurativi. Questi ultimi sono accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per quei periodi nei quali lo stesso non ha prestato attività lavorativa dipendente o autonoma; ha percepito un’indennità a carico dell’Inps; oppure ha percepito una retribuzione in misura ridotta.
I contributi figurativi si possono usare a copertura del periodo in cui si è verificato l’evento e scoperto da contribuzione oppure a integrazione (in caso di retribuzione ridotta durante l’evento). Nel pubblico impiego i contributi figurativi sono pertanto utili sia per il diritto alla pensione, sia ai fini del calcolo dell’importo stesso.
Permessi Legge 104 e contributi figurativi
Come stabilito dalla circolare Inpdap n. 34/2000, i permessi orari sono retribuiti e computati nell’anzianità di servizio. Allo stesso modo i 3 giorni di permesso mensile retribuito sono computati nell’anzianità di servizio. Nella stessa circolare si legge che la contribuzione figurativa, prevista per questi ultimi dall’articolo 19 della Legge 53/2000, non trova applicazione per i dipendenti dell’Istituto. Per i quali bisogna far riferimento all’art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995, che prevede la retribuzione di tali permessi giornalieri. E quindi anche la copertura contributiva.
Infine, si ricorda che la succitata Legge 53/2000 (art. 19) ha modificato così l’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 (la modifica è evidenziata in grassetto). “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.
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