Versamento riscatto contributi Inps
I contributi volontari – per coloro che hanno interrotto l’attività lavorativa – permettono di maturare la contribuzione necessaria per andare in pensione. Inoltre, se già si ha diritto alla pensione, versando i contributi volontari è possibile aumentare l’importo dell’assegno. Invece, con il riscatto, un lavoratore può ottenere il riconoscimento di contributi per un periodo in cui risulta scoperto dal punto di vista previdenziale.
Contributi volontari Inps: che differenza c’è?
I contributi volontari, in generale, servono per coprire i periodi in cui non si esercita alcuna attività lavorativa oppure quei periodi in cui si esercita un’attività lavorativa part-time. Tuttavia, i contributi volontari possono essere versati anche nel caso in cui ci si trovi in un periodo di aspettativa non retribuita.
Anche i contributi da riscatto servono ai lavoratori per coprire dei periodi altrimenti non utilizzabili ai fini previdenziali. Il riscatto, è sempre a spese del lavoratore, può riguardare, solo per enumerare alcuni casi, i periodi di studio universitario, attività lavorativa svolta all’estero in paesi non convenzionati, l’astensione facoltativa per maternità (al di fuori del rapporto di lavoro). Il servizio di leva può essere riscattato gratuitamente (vale un anno di contributi figurativi).
Contributi volontari Inps: come si versano
Per fare domanda di versamento relativo a contributi volontari bisogna o avere 5 anni di contributi a prescindere dalla collocazione temporale o 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda. L’importo da versare varia a seconda che si sia lavoratori dipendenti o autonomi.
Nel primo caso, è calcolato in base alle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria (anche se non nell’anno precedente alla richiesta). Nel secondo caso, l’importo si calcola in base alla media dei redditi di impresa dichiarati ai fini Irpef nei 36 mesi antecedenti alla presentazione della domanda. Il pagamento vero e proprio avviene tramite bollettino Mav, attraverso il sito dell’Inps o intermediario che espone il logo “Servizi Inps”. Importante sottolineare che il versamento, per periodi arretrati, deve essere fatto nel trimestre successivo alla comunicazione dell’accoglimento della domanda. E per i periodi correnti, deve essere eseguito nel trimestre successivo a quello di riferimento. Superati questi termini i versamenti sono nulli o rimborsabili.
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