Pignorabilità conto corrente: cosa viene a sapere il creditore
Un creditore può richiedere e ottenere solo alcune informazioni riguardanti il conto corrente di un proprio debitore. Quali sono?
Cosa sa il creditore sul conto corrente
Un creditore può richiedere e ottenere delle informazioni riguardo i conti correnti di un proprio debitore. Infatti, può rivolgersi a un tribunale per vedersi approvata tale richiesta. Quindi, una volta in possesso di un titolo esecutivo, una sentenza o un decreto ingiuntivo, per esempio, può consultare gli archivi dell’anagrafe tributaria.
Conto corrente: si può conoscere l’entità del deposito?
Accedendo, previa autorizzazione giudiziaria, all’Anagrafe tributaria, però, non avrà a disposizione alcune informazioni riguardanti i conti correnti del proprio debitore. Grazie all’archivio dei rapporti finanziari potrà conoscere esclusivamente il numero dei rapporti bancari del debitore e il nome degli istituti con cui tali rapporti sono in essere.
Insomma, non può conoscere l’entità delle somme depositate sui conti correnti del debitore. Dunque, una volta notificato l’atto di pignoramento, si dovrà aspettare la risposta della banca – generalmente tramite Pec – presso cui il conto è depositato. In pratica, il conto potrebbe essere già “vuoto”.
Conto corrente: quali non si possono pignorare?
Ora, non esistono conti non pignorabili. Neanche quanto depositato all’estero o su Paypal è al riparo da possibili pignoramenti. Certo, è necessario uno sforzo maggiore e per individuare e per raggiungere tali tipologie di conto. Tuttavia, di fatto non è possibile pignorare un conto vuoto, cioè un conto in cui non è presente un attivo. Stessa cosa per quanto riguarda i conti correnti affidati, ossia quelli per cui è prevista l’apertura di una linea di credito. In tal caso ci si può rifare solo sulle somme versate dal debitore e non su quanto di per sé è presente sul conto (che è, in breve, una sorta di finanziamento). Il pignoramento non può agire neanche su quei conti correnti su cui è accreditata solo la pensione di invalidità, l’assegno di accompagnamento, la rendita di un’assicurazione sulla vita.
Si possono pignorare, invece, anche se solo in parte, i conti correnti cointestati e i conti correnti su cui sono accreditati stipendio o pensione. Nella prima evenienza, ci si può rifare solo sulla quota del debitore, nella seconda, non si può pignorare se quanto depositato è inferiore al triplo dell’assegno sociale (13.760 euro).
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