Multa senza indirizzo o numero civico: quando è nulla e non va pagata

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:28 Autore: Daniele Sforza

Una multa senza indirizzo completo o mancante del numero civico va comunque pagata o può considerarsi nulla? Andiamo a rispondere.

Multa senza indirizzo o numero civico: quando è nulla e non va pagata
Multa senza indirizzo o numero civico: quando è nulla e non va pagata

Multa senza numero civico


Una multa senza indirizzo completo oppure con qualche omissione, ad esempio la mancanza del numero civico o l’errore nella trascrizione dell’indirizzo stesso, può essere considerata nulla? Oppure va obbligatoriamente pagata perché l’errore non inficia sulla regolarità della sanzione? Innanzitutto occorre sapere che una multa può essere dichiarata nulla per un vizio di forma, ovvero per un elemento mancante che dunque vizia la contravvenzione da un punto di vista formale e ne annulla la regolarità. Ma tra i vizi di forma rilevanti che possono comparire su una multa possono essere annoverati anche la mancanza dell’indirizzo o l’errore sullo stesso? Andiamo a rispondere.

Multa senza indirizzo: è nulla o va pagata?

La legittimità di una multa dipende da alcuni fattori. In primis la temporalità: vale a dire che la notifica della multa deve avvenire entro il termine massimo prestabilito, ovvero entro 90 giorni dalla violazione commessa.

Inoltre, un verbale che non presenti il giorno e l’orario in cui è avvenuta la violazione è da risultarsi nulla. Al tempo stesso, anche qualora orario e data siano presenti ma errati, la multa è da considerarsi illegittima. In breve, facendo un esempio pratico, se la violazione è stata commessa il 2 febbraio o alle 15 del pomeriggio e sul verbale è indicato 3 febbraio o alle 18 del pomeriggio, allora, visto che si tratta di una informazione inesatta, questo è un altro vizio di forma che annulla la multa. Anche l’eventuale errore sulla violazione commessa, o uno sbaglio sull’importo richiesto possono comportare l’annullamento del verbale.

Discorso differente nel caso in cui l’errore riguardi un dato del soggetto, che non leda i suoi diritti di tutela. Ad esempio, nel caso in cui sia riportata una data di nascita sbagliata, ma tutti gli altri dati relativi al soggetto sono esatti. In quest’ultimo caso la multa non è da considerarsi nulla e il vizio di forma potrebbe non essere considerato tale da pregiudicare la regolarità della sanzione.

Multa: quando può essere nulla

Di seguito sono elencati i più comuni vizi di forma che determinano l’annullamento della multa.

  • Errori in più dati relativi al conducente che ha commesso l’infrazione;
  • Mancanza di data e ora in cui è avvenuta la violazione;
  • Errore nell’indicazione della targa del veicolo;
  • Mancanza della causa che ha è alla base della sanzione;
  • Errore o mancanza nell’indicazione dell’autorità competente per presentare l’eventuale ricorso;
  • Errore nell’indicazione della norma che è stata violata e sull0’importo da pagare.

Multa senza indirizzo o numero civico: quando è nulla

Un altro errore comune riguarda l’erronea indicazione dell’indirizzo in cui è avvenuta l’infrazione, oppure l’assenza di un numero civico. In quest’ultimo caso, la presenza del numero civico risulta rilevante solo nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione il punto esatto in cui si è verificata la violazione. Altro problema può riguardare l’indicazione di un indirizzo che però non è associabile alla violazione imputata.

Ad esempio il passaggio a un semaforo rosso in un tratto di strada in cui non sono presenti semafori. O ancora, il superamento di un certo limite di velocità in un tratto dove lo stesso non è espressamente indicato. Chiaramente, in caso di mancato indirizzo, la multa è da considerarsi nulla, poiché lede il diritto di tutela da parte del conducente.

Multa senza indirizzo e con vizio di forma: come fare ricorso

Se il vizio di forma presente sulla multa risulta rilevante, allora è possibile presentare ricorso appellandosi al Prefetto entro 60 giorni e senza alcun costo. Altrimenti sarà possibile appellarsi al Giudice di Pace, ma in questo caso il lasso di tempo entro il quale agire si riduce a 30 giorni e l’operazione può avere un costo qualora l’importo da pagare sia superiore a una certa entità. Questo ammonta a un minimo di 43 euro di contributo unificato (per multe di importo compreso tra 1.033 e 1.100 euro) più 27 euro di marca da bollo.

Il conducente può anche difendersi tramite richiesta di esercizio di autotutela, ma in quest’ultima eventualità occorre sapere che la risposta a questa istanza non è obbligatoria e che, decorso il termine prestabilito, la multa andrà in ogni caso pagata, soprattutto nel caso in cui non si possa più presentare ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace.

Ovviamente, al fine di presentare ricorso, il conducente dovrà presentare apposita documentazione che attesti il vizio di forma e tuteli dunque la propria azione ricorsiva nei confronti della sanzione.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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