Pensioni ultime notizie: Quota 100, esempi Inps per pensione anticipata
Sul fronte pensioni ultime notizie riportano ulteriori chiarimenti esemplificativi su Quota 100 e sull’accesso alla misura della pensione anticipata. Come ormai è ben noto Quota 100 è accessibile solo se si raggiunge il requisito anagrafico di 62 anni e quello contributivo di 38 anni. La misura è sperimentale e durerà un triennio, pertanto i requisiti sopra riportati dovranno essere maturati entro il 31 dicembre 2021. Il requisito anagrafico (62 anni) non sarà soggetto alla variazione legata all’aspettativa di vita, e non subirà quindi lo scatto previsto nel 2021.
Per quanto riguarda i contributi, come si legge nel testo ufficiale che contiene la misura, sarà possibile far valere tutti i contributi accreditati in proprio favore, che questi siano obbligatori, volontari o figurativi. Infine sarà possibile far valere anche i contributi che si sono riscattati.
Pensioni ultime notizie: Quota 100 e le finestre di uscita
Sintetizziamo le finestre di uscita previste da Quota 100 e che sono differenti per lavoratori dipendenti pubblici e privati e personale della scuola.
Tipologia di lavoratore | Raggiungimento requisiti Quota 100 | Finestra di uscita |
---|---|---|
Dipendente privato o autonomo | Entro il 31 dicembre 2019;Dal 1° gennaio 2019. | Dal 1° aprile 2019;Dopo 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti. |
Dipendente pubblico | Entro il 31 dicembre 2018;Dal 1° gennaio 2019. | Dal 1° agosto 2019;Dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti. |
Personale scuola | Entro il 31 dicembre 2019 | Domanda entro il 28 febbraio 2019 e uscita il 1° settembre 2019. |
Pensioni ultime notizie: Quota 100 e divieto di cumulo con reddito da lavoro
Per Quota 100 vige il divieto di cumulare il reddito da pensione Quota 100 con i redditi da lavoro (fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale ma solo fino a un importo massimo di 5.000 euro annui). Per chiarire meglio la questione, l’Inps riporta alcuni esempi pratici. Riportiamone due.
Primo esempio
- Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata. Titolare di pensione Quota 100 dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo che intercorre tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo FPLD.
Secondo esempio
- Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il FPLD e 15 anni di contributi versati al FPLS e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata. Titolare di pensione Quota 100 dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo che intercorre tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età. Ovvero il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo, non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni.
Pensioni ultime notizie: Quota 100 e cumulo contributi
Con Quota 100 spicca la possibilità di cumulare i contributi presenti in più casse. Con la circolare n. 11/2019 l’Inps ha chiarito questo aspetto facendo alcuni esempi pratici. Dopo aver precisato che i periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico, ha specificato anche che in caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, sono da neutralizzare quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi. Quindi ha riportato un esempio pratico.
“Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione Separata dal 1996 al 2019 può conseguire la pensione Quota 100 avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva”. Di questi anni, ai fini del diritto, “14 anni dal 1981 al 1995 presso il FPLD e 24 anni di anzianità contributiva dal 1996 al 2019 presso la Gestione Separata”.
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