Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie Q, vittoria di Federconsumatori
Poste Italiane: in quel di Enna, Federconsumatori porta a termine con successo un’altra battaglia riguardante i buoni fruttiferi serie Q
Buoni fruttiferi Serie Q, Poste Italiane sconfitte
In quel di Enna, Federconsumatori porta a termine con successo un’altra battaglia riguardante i buoni fruttiferi serie Q. Nello specifico, il caso ha riguardato dei titolari di buoni fruttiferi serie P. Tale serie, terminata nel 1984, è adesso accorpata alla serie Q.
Poste Italiane: un’altra vittoria per i titolari di BFP
L’associazione di difesa dei diritti dei consumatori ha ottenuto un altra vittoria giudiziaria su Poste. Si tratta dell’ennesima sentenza in merito alla fittizia conversione dei buoni fruttiferi. Quindi, il Tribunale di Enna – come altri Tribunali al momento di decidere su casi simili – ha decretato che i titolari dei BFP hanno diritto all’applicazione dei tassi di interesse come riportati sui buoni stessi.
Insomma, al risparmiatore è dovuto quanto egli stesso pensava di guadagnare all’atto dell’acquisto. Ciò a maggior ragione in seguito al mancato avviso di Poste sul cambiamento delle condizioni rispetto ai tassi di interesse. Ecco allora che i magistrati di Enna hanno intimato a Poste “di pagare all’associato risparmiatore, per la causa di cui al ricorso, la somma di € 21.164,57”. Questa cifra a carico di Poste “oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda all’effettivo pagamento e oltre le spese di questo procedimento”.
Poste Italiane: vale quanto riportato sul buono
Dunque, come si scriveva sopra, i tassi di interesse e i rendimenti devono essere calcolati in base a quanto riportato dietro il buono stesso. Per essere precisi: “8% fino al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, 10.50% dall’undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo anno al ventesimo anno”.
Inoltre, bisogna considerare, si legge nel pronunciamento, come risulti anche pattuita la corresponsione di “lire 262,550 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”. Infine, resta da sottolineare che “dal primo gennaio del 31esimo anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso non cessa di essere fruttifero, e l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”.
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