Abbiamo già parlato più volte della cosiddetta prescrizione e delle svariate applicazioni che nella realtà quotidiana ha questo istituto giuridico. Ora vediamo perché, ai sensi del Codice Civile, un debito caduto in prescrizione non può essere ripetuto, cioè la quota una volta versata al creditore, non può più essere recuperata.
Pagamento debito prescritto: cosa dice il Codice Civile e qual è stata la volontà del legislatore
Testualmente il Codice, all’art. 2940, afferma che: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto“. Il dato normativo non ammette dubbi: in ogni caso in cui un debitore abbia versato una quota per saldare un debito già prescritto, non ha diritto alla ripetizione, e cioè a riavere indietro quanto versato. La volontà del legislatore è stata quella di ribadire che la prescrizione, per sua stessa natura, non opera automaticamente; deve bensì essere eccepita dalla parte interessata, ovvero addotta ed evidenziata da colui che ritiene di non dover più saldare il debito (appunto per avvenuta prescrizione di esso).
Pagamento debito prescritto: le ragioni tecniche dell’art. 2940 c.c.
Addentrandoci brevemente negli aspetti tecnici della norma, la dottrina ha affermato che, per ciò che riguarda l’applicazione dell’art. 2940, è in gioco un tipo di obbligazione naturale. Per essa intendiamo un obbligazione che ha la propria origine nei doveri morali e sociali, quindi prima ancora che nei doveri giuridici. Tali doveri però non sono irrilevanti per la legge italiana, come nel caso della irripetibilità del debito prescritto. Insomma abbiamo che il pagamento del debito prescritto è considerato come attuazione di un impegno morale e non più giuridico.
La Corte di Cassazione invece ha sostenuto, nella sua giurisprudenza, una tesi differente (peraltro riconducibile alla volontà del legislatore). Ha cioè ribadito che la prescrizione non opera automaticamente, ma soltanto su eccezione dell’interessato; ne consegue che, anche in questi casi, dovrebbe parlarsi di obbligazione civilistica a tutti gli effetti. Ciò proprio in quanto il pagamento in oggetto sarebbe conferma di una tacita rinuncia del debitore ad utilizzare la stessa prescrizione.
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