Requisiti pignoramento pensioni
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sul pignoramento pensioni e in particolare sull’importo pignorabile, ammontante a un quinto della pensione. Lordo o netto? Gli ermellini hanno risposto a questa annosa questione, proferendo così una risposta definitiva a una delle questioni più ricorrenti. Ma andiamo a vedere cosa è successo e cosa dice esattamente la normativa in materia.
Pignoramento pensioni 2019 Inps: cosa dice la Legge
Per individuare la parte legata al pignoramento delle pensioni bisogna fare riferimento alla Legge n. 153/1969. Qui, all’articolo 69, si legge quanto segue. “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli assegni di cui all’art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”.
Inoltre, “per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
Pignoramento pensioni 2019: un quinto della pensione lordo o netto?
L’Inps può dunque procedere al recupero di somme indebitamente versate in favore di un proprio assistito, o nell’eventualità di recuperare le somme riguardanti omissioni contributive. Ma quando si dice che le pensioni possono essere pignorate nei limiti di un quinto del loro ammontare, si deve far riferimento al lordo o al netto dell’importo delle stesse? Come scritto sopra, a scogliere questo dubbio ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3648/2019. Che stabilisce che la quota pensione pignorabile nei limiti del quinto deve considerarsi al netto delle ritenute fiscali.
Pignoramento pensioni 2019: il caso pratico
Tutto è iniziato con una pensionata che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi dell’Inps che aveva trattenuto delle somme sulla sua pensione, ma calcolando sul lordo della stessa anziché sul netto. Dopo la pronuncia contraria della Corte d’Appello, la pensionata si è rivolta così alla Cassazione. Che ha stabilito come “il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari a un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale”.
Pignoramento pensioni superiori o inferiori a 5.000 euro: come funziona
Come ricorda La Legge Per Tutti, qualora la pensione sia superiore a 5.000 euro l’Inps è tenuta a consultare l’esattore per accertare la sussistenza di eventuali debiti. Se non ci sono, la pensione è regolarmente accreditata. Se invece sono presenti la pensione viene bloccata, o meglio sospesa temporaneamente in attesa del pignoramento. La pensione viene trattenuta nei limiti del quinto (al netto delle ritenute fiscali), mentre i 4/5 sono regolarmente accreditati al pensionato.
Per ciò che concerne le pensioni inferiori a 5.000 euro l’importo viene accreditato sul conto del pensionato, ma l’Inps, in caso pretenda crediti nei confronti dello stesso, potrà operare per il pignoramento con trattenuta sull’importo, sempre nei limiti imposti dalla legge.
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