Poste Italiane: buoni fruttiferi 1987, spetta il rimborso integrale

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:18 Autore: Daniele Sforza

Ancora un caso di rimborso integrale dei buoni fruttiferi di Poste Italiane. Ecco quando spetta e tutte le informazioni utili a riguardo.

Poste Italiane buoni fruttiferi 1987
Poste Italiane: buoni fruttiferi 1987, spetta il rimborso integrale

Rimborso buoni fruttiferi postali del 1987


Un’altra causa vinta ai danni di Poste Italiane riguardante il rimborso integrale dei buoni fruttiferi postali, questa volta sottoscritti nel lontano 1987. Parliamo spesso del tema con riferimento ai buoni fruttiferi. Fautori del successo l’Adiconsum Teramo e il suo avvocato Vincenzo Luca Salini, che hanno consentito ai risparmiatori di ricevere l’effettivo rimborso spettante, ovvero più del 50% rispetto a quanto Poste Italiane voleva rimborsare. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi 1987, il caso

Il caso che andremo a sintetizzare è molto simile ad alcuni che abbiamo già trattato su questo sito e che si sono risolti positivamente per i sottoscrittori di buoni fruttiferi negli anni Ottanta. Il minimo comune denominatore di questi episodi è il mancato rimborso spettante, decisamente inferiore alle aspettative e a quanto dovrebbe essere. Solo la richiesta di aiuto a un’associazione di consumatori o a un legale ha portato Poste a rimborsare integralmente il dovuto. Il caso che descriviamo è avvenuto in Abruzzo e ha visto coinvolta Adiconsum Teramo. Ecco cosa è successo.

Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi 1987, come funziona

Come riporta Eukonews, si è profilato un altro successo per Adiconsum, e in particolare nella sede di Teramo. A raccontare il fatto il presidente della sezione locale di Adiconsum, Giuseppe Iodice. “Si recarono presso i nostri uffici di Teramo due signori di Arsita, i quali nel lontano 2 febbraio 1987 avevano contratto un buono fruttifero postale di 5 milioni di lire”. Iodice indirizzò i signori presso l’ufficio legale competente per farsi assistere dall’avvocato Vincenzo Luca Salini. La prima mossa è stata presentare reclamo presso Poste Italiane, ma senza ricevere risposta. Il passo successivo, invece, è stato rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il rimborso stabilito da Poste Italiane ammontava infatti a 33 mila euro, ma in realtà il rimborso effettivo avrebbe dovuto essere di circa 84 mila euro. A far fede le condizioni contrattuali riportate sul retro del buono. “Ciò in quanto gli utenti avevano fatto legittimo affidamento sul contenuto delle condizioni originariamente stampate a tergo del buono, ritenendo ininfluenti le timbrature successivamente apportate”, spiega Iodice. Naturalmente Poste Italiane si è opposta a questo tipo di rimborso, rimandando il suo operato alla semplice applicazione della disciplina vigente.

Rimborso buoni fruttiferi 1987: l’errore di Poste Italiane

Entrando più nel dettaglio della causa l’avvocato Salini si è servito dei seguenti elementi. “Il buono fruttifero oggetto di ricorso era stato emesso in data 2 febbraio 1987”. Ciò significa che il buono era stato emesso dopo il discusso DM del 13 giugno 1986, che dimezzava gli interessi dei buoni, ma anche “in un momento in cui la Serie P non era in corso”. Tra le due parti è stato così usato un modello cartaceo della serie P. Sul fronte si segnalava la serie di appartenenza P/O, con relativa tabella di rendimenti così stilata.

  • 9%: fino al 3° anno;
  • 11%: dal 4° all’8° anno;
  • 13%: dal 9° al 15° anno;
  • 15%: dal 16° al 20° anno.

Inoltre fu apposto anche un secondo timbro che modificava il precedente, che abbassava i tassi di interesse nel seguente modo.

  • 8%: fino al 5° anno;
  • 9%: dal 6° al 10° anno;
  • 10,50%: dall’11° al 15° anno;
  • 12%: dal 16° al 20° anno.

Per quanto riguarda gli interessi maturati fino al 31 dicembre del 30° anno, invece, non è stato specificato nulla. L’avvocato, facendo riferimento ai cambiamenti avvenuti dopo il DM del 1986, parla di una “modifica solo parziale con una timbratura in alto al centro, che indica unicamente serie Q/P, mentre sul retro risulta essere invariata l’originaria tabella dei rendimenti stampata”. L’errore rilevato dal Collegio arbitrale sta tuttavia nella mancanza di una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno.

Concludendo, “il Collegio arbitrale accertava il diritto dei contraenti il buono fruttifero alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo dal ventesimo fino al trentesimo anno dalla data di emissione del buono stesso”. Pertanto Poste Italiane era tenuta al versamento di circa 71 mila euro netti, anziché gli originariamente previsti 33 mila euro.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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