Domanda Pace Fiscale al via, come si fa
La pace fiscale 2019 entra nel vivo. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha messo a disposizione degli utenti il modello da compilare per presentare la domanda, nonché le relative istruzioni relative alla compilazione. Il provvedimento dell’Agenzia del 18 febbraio 2019 ha dunque la finalità di esplicare le modalità di attuazione degli articoli 6 e 7 (comma 2-b e comma 3) del DL 119/2019 convertito in Legge 136/2018 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e aventi a oggetto atti impositivi.
Pace fiscale 2019: definizione agevolata, cosa rientra
La domanda di definizione agevolata dovrà essere usata dai soggetti che intendono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria e aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Quali controversie sono definibili? Quelle rientranti negli articoli del Decreto Legge succitato “il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione alla domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva“.
Pace fiscale 2019: domanda, com’è fatta
L’Agenzia spiega che il modello di domanda si compone del frontespizio relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali; nonché delle sezioni nelle quali andranno riportati i seguenti dati.
- Necessari all’identificazione del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- La controversia tributaria oggetto di definizione;
- L’atto impugnato;
- L’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.
Pace fiscale 2019: modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda andrà presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019. Nelle istruzioni si precisa che “per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnativo, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La presentazione della domanda può essere effettuata nei seguenti modi.
- Direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- Per mezzo di commercialisti, esperti contabili e Caf;
- Recandosi fisicamente presso uno degli Uffici territoriali di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la presentazione della domanda sarà certificato da un numero di protocollo attribuito alla stessa che sarà consegnato ai soggetti.
Per la presentazione telematica della domanda l’Agenzia rende noto che il servizio web per procedere alla compilazione online del modello sarà operativo in una data che sarà resa ufficiale da una nuova comunicazione. La domanda andrà in ogni caso conversata dal soggetto fino alla definitiva estinzione della controversia, assieme ai documenti riguardanti i versamenti effettuati.
Pace fiscale 2019: modalità e termini di versamento
Il pagamento dell’importo che il soggetto deve versare per la definizione può essere versato in un’unica soluzione qualora l’importo sia inferiore a 1.000 euro. Nel caso tale cifra sia superata, il versamento potrà essere effettuato in un numero massimo di 20 rate trimestrali. Oltre al primo termine previsto per il 31 maggio 2019, le altre scadenze corrispondono al 31 agosto, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio di ogni anno. Se tali giorno cadono di sabato, domenica o festivi, il termine slitta automaticamente al lunedì successivo. Infine si specifica che “per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento”.
Pace fiscale 2019: liti pendenti, pagamento importi
Si ricorda che i beneficiari della nuova definizione legata alle liti fiscali pendenti potranno beneficiare di una riduzione fino al 95% dell’importo dovuto, ma tutto dipende dal valore e dalla situazione della controversia. Ne consegue che il pagamento dovuto seguirà le seguenti percentuali in base alla situazione della controversia stessa.
- 5%: liti pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018, per cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- 15%: nell’eventualità in cui l’Agenzia sia soccombente in secondo grado;
- 40%: nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in primo grado;
- 90%: nell’eventualità di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Commissione Tributaria Provinciale al 24 ottobre 2018;
- 100%: in caso il contribuente sia soccombente o il ricorso sia stato notificato al 24 ottobre 2018 ma non ancora trasmesso alla CTP.
Pace fiscale 2019: perfezionamento della definizione
Nel provvedimento si precisa che la definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con la modalità già illustrate in precedenza. Nel caso delle somme oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle somme dovute alla precedente sanatoria entro il 7 dicembre 2018. Chi non avesse adempiuto a questa scadenza, non potrà aderire alla definizione.
Pace fiscale 2019: modulo domanda in pdf
Per effettuare il download del modulo della domanda, vi invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile e stampabile.
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