Trasferimento dipendente pubblico o privato in altra sede con Legge 104

Che cosa affermano legge 104 e giurisprudenza sul trasferimento del dipendente pubblico o privato per necessità di assistenza del familiare disabile.

Trasferimento dipendente pubblico o privato in altra sede con Legge 104
Trasferimento dipendente pubblico o privato in altra sede con Legge 104

In questi ultimi anni importanti interventi della giurisprudenza, nello specifico della Corte di Cassazione, hanno fatto sì che la tutela delle persone con disabilità – attraverso la cosiddetta legge 104 – sia oggi giustamente ribadita e rafforzata. Vediamo di che si tratta.

Trasferimento dipendente: che cos’è la legge 104 del 1992 e a chi si rivolge

Spesso si sente parlare di legge 104, vediamo rapidamente cos’è. Esso è un provvedimento quadro dello Stato a tutela dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone diversamente abili. La finalità di questa legge è facile da evincere: si tratta di tutelare tutte le persone con disabilità, attraverso agevolazioni lavorative; agevolazioni per i genitori; agevolazioni fiscali. In pratica, con tale provvedimento si vuole superare gli ostacoli quotidiani per le persone con handicap; ciò in modo tale che esse riescano ad integrarsi con successo nel tessuto sociale. La legge in oggetto è applicabile ai lavoratori (con familiari da assistere) sia del settore pubblico, sia del settore privato, ovviamente senza alcuna distinzione.

Oltre alla previsione legislativa, ci ha pensato la giurisprudenza – come accennato – a rafforzare la tutela dei disabili, con pronunce idonee a venire incontro al portatore di handicap. Vediamone in sintesi i contenuti.

Trasferimento dipendente: l’interpretazione giurisprudenziale sulla legge 104

A proposito della questione di un’eventuale trasferimento, la legge 104 è chiara. Il lavoratore, familiare del disabile, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina alla residenza della persona da lui assistita. Inoltre, sempre lo stesso provvedimento prevede che il lavoratore non può essere trasferito dal datore di lavoro in un’altra sede dell’azienda senza il proprio consenso. Tale circostanza si verifica anche laddove il trasferimento in sè non faccia sì che il lavoratore sia spostato ad una nuova unità produttiva o si abbia nello stesso Comune. Sono conclusioni cui è giunta la giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni.

In pratica, ha sostenuto la Suprema Corte, il lavoratore che – in base all’art. 33 della legge 104 del 1992 – assiste un familiare disabile non può essere trasferito da una sede di lavoro a un’altra nuova, su semplice e mera decisione del capo. Piuttosto deve sussistere, sempre e comunque, accordo con il lavoratore. Insomma, la giurisprudenza ha ritenuto prevalente la necessità di assistenza e il diritto alla salute, rispetto alle esigenze di produzione ed organizzazione aziendale. E a tutela di ciò, non c’è soltanto la legge 104: anche la Costituzione e la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla disabilità, hanno lo stesso indirizzo. Anzi, se mai sarà il lavoratore a poter chiedere, se lo riterrà opportuno, un ulteriore avvicinamento al luogo di residenza del familiare disabile (se non addirittura al momento della firma del contratto di lavoro, dato che la legge 104 lo consente).

Trasferimento dipendente: quando invece è possibile

Non sempre però vige la regola per la quale il lavoratore non può essere trasferito senza il suo consenso. In base alla legge 104, possono sussistere circostanze straordinarie che giustificano il trasferimento a prescindere dal consenso. Si tratta dei casi relativi ad esigenze tecnico-produttive od organizzative; le quali impediscano una soluzione diversa dal trasferimento geografico del posto di lavoro. La Cassazione, nel 2007, ha ribadito che il trasferimento è peraltro possibile in casi di incompatibilità ambientale del dipendente oppure per definitiva soppressione del posto di lavoro (la quale impone al lavoratore di accettare la nuova collocazione, se non vuole perdere il posto).

Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato, anche sul piano delle tutele, clicca qui.

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