Riposo compensativo enti locali e scuola, come funziona e quanto dura
Che cos’è il riposo compensativo, come funziona e quali finalità ha. Quanto dura e come si richiede. Cosa accade nel settore enti locali e scuola.
In quest’articolo vediamo che cos’è il riposo compensativo, un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori che si trovino a lavorare per sette giorni consecutivi, e a cui la legge – conseguentemente – ha riconosciuto speciali tutele. Ci soffermeremo, inoltre, sul settore enti locali e scuola.
Riposo compensativo: che cos’è secondo la legge italiana
Il riposo compensativo è – come accennato – un vero e proprio diritto, che spetta a tutti coloro che – essendo dipendenti di un’azienda – abbiano lavorato per essa, sette giorni consecutivi. Ciò quindi senza alcuna pausa (domenicale), obbligatoriamente prevista dalla legge per chiunque abbia lavorato 6 giorni di seguito. D’altra parte, anche la Costituzione è chiara: tutela sia il lavoro, sia il diritto al riposo settimanale (art. 36). Ne consegue che la deroga è possibile, soltanto con adeguata compensazione. La quale prende appunto il nome di riposo compensativo. La legge oltre a tale specifico istituto finalizzato a preservare il diritto alla salute di ogni lavoratore, fissa anche – in queste circostanze – delle maggiorazioni retributive. Esse hanno la finalità di costituire una sorta di premio o bonus per l’attività straordinaria prestata dal lavoratore.
Riposo compensativo: quanto dura, quando richiederlo e le maggiorazioni retributive
La regola generale è quella di prevedere una paga più alta per le ore lavorate in un giorno che dovrebbe esser di riposo. La legge però non fissa, a priori, il quantum dell’aumento. Semplicemente sancisce la retribuzione maggiorata: sarà compito dei singoli contratti collettivi stabilire il tipo di calcolo. Facendo un esempio rapido, il CCNL del settore commercio riconosce una maggiorazione del 30% per le ore lavorate nei giorni di riposo.
In particolare una fonte del diritto piuttosto datata, la legge n. 370 del 1934 espressamente riconosce che il riposo settimanale, di regola, è di domenica e, qualora al dipendente sia richiesto di lavorare anche il settimo giorno della settimana, quest’ultimo ha diritto al riposo compensativo. Tale provvedimento ha l’utilità di stabilire che il riposo in oggetto deve comunque essere almeno pari alle ore di lavoro domenicali e, comunque, non inferiore alle 12 ore consecutive. Circa il momento dal quale richiederlo, la domanda va fatta a partire dal primo giorno utile successivo all’attività svolta in giorno di riposo.
Riposo compensativo in enti locali e scuola
Non dissimili considerazioni possono farsi sul settore enti locali e scuola. Anche qui vale la regola per la quale il dipendente presenta istanza per il riposo compensativo. Con la precisazione però che la stessa Pubblica Amministrazione, conoscendo i dati e le esigenze del servizio pubblico, può ben disporre d’ufficio i turni di riposo al dipendente (non essendo quindi decisiva la sua richiesta in tal senso).
L’ARAN (un agenzia nazionale che si occupa di rappresentare legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale) ha avuto modo di fare delle utili precisazioni sul tema. Tale ente ha chiarito, infatti, che il dipendente pubblico che lavora sei giorni alla settimana e che eccezionalmente presta servizio in un giorno festivo, ha diritto sia ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione ordinaria, sia ad una giornata di riposo compensativo. Questo può essere il caso tipico dell’insegnante che accompagna una classe in gita scolastica la domenica; oppure anche il caso del personale scolastico che garantisca l’apertura della scuola in specifiche situazioni.