Prescrizione tredicesima e quattordicesima: decorrenza e tempo massimo
Quando avviene la prescrizione tredicesima e quattordicesima e come vanno calcolati i termini di decorrenza? Le informazioni utili.
Tredicesima e quattordicesima, la prescrizione
In un posto di lavoro dovrebbe essere tutto normale: il lavoratore lavora e contribuisce a far crescere l’azienda con la sua forza. Il datore di lavoro fa il suo per mandare avanti l’impresa e paga chi spende il proprio tempo per la sua “creatura”. Stipendio regolare, ferie, permessi retribuiti, eventuale tredicesima e quattordicesima, nonché il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro. Purtroppo la realtà non è mai così semplice e spesso può accadere che, per via di casse vuote o di una situazione momentanea particolare, la puntualità di un pagamento o di una corresponsione non può essere rispettata.
Il lavoratore, al fine di non creare tensioni o frizioni con l’azienda per cui lavora e per paura di perdere il posto, acconsente alle rassicurazioni del datore, finché però non passa troppo tempo. E allora scatta la domanda legittima: quando il mio diritto cade in prescrizione? In caso di tredicesima e quattordicesima, ad esempio, due mensilità aggiuntive che il lavoratore dipendente attende per far fronte alle spese extra, quando partono e quando scadono i termini di prescrizione?
Prescrizione tredicesima e quattordicesima 2019: durata
Spesso i termini di prescrizione legati a un determinato diritto non partono durante il rapporto di lavoro, bensì quando quest’ultimo si estingue. Ciò vale perché il lavoratore, timoroso di un eventuale licenziamento, potrebbe rinunciare a perdere il proprio diritto e a non far rivalere lo stesso sul datore debitore.
In merito ai crediti da retribuzione, il Codice Civile elenca due tipi di prescrizione.
- Breve o estintiva: dura 5 anni e riguarda le differenze retributive e le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio il Tfr.
- Presuntiva: può durare 1 anno (per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese, come ad esempio gli errori di calcolo in busta paga); oppure 3 anni (con riferimento alle retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese, e qui rientrano le retribuzioni aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima).
Pertanto i termini di prescrizione per la tredicesima e la quattordicesima hanno una durata di 3 anni.
Prescrizione tredicesima e quattordicesima: i termini di decorrenza
La domanda adesso è un’altra, ovvero: da quanto partono i termini di prescrizione? Stando all’interpretazione della giurisprudenza comune, vale il discorso fatto sopra. Ovvero, il periodo di prescrizione dovrebbe essere sospeso con il rapporto di lavoro in corso e riprendere alla cessazione dello stesso. Ovvero, quando il lavoratore non si trova più nella condizione di avere timore di far valere il proprio diritto sul debitore, visto il rapporto con quest’ultimo e le cause concomitanti.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it