Cambio residenza senza contratto di affitto intestato: come si fa
Cosa prevede la legge ai fini del cambio di residenza, senza essere proprietari della nuova abitazione o intestatari dell’affitto. L’ipotesi del comodato.
Una domanda che molti potrebbero porsi è la seguente: è possibile fissare la residenza (attraverso la specifica procedura prevista dalla legge) senza essere intestatari di un contratto di affitto? Vediamo di seguito che risposta può trarsi dalla legge.
Cambio residenza: è necessario un contratto di locazione / affitto?
Una persona potrebbe in effetti trovarsi nella situazione di non aver firmato alcun contratto di affitto o locazione, ed essere comunque intenzionata a fissare la residenza presso una certa abitazione. La legge gli consente comunque di cambiare residenza, attraverso le forme del contratto di comodato. Il comodato, per finalità di ambito fiscale, va redatto in forma scritta e quindi registrato; però per ciò che concerne la sua mera validità, è sufficiente la forma orale. La registrazione è ovviamente sancita dalla legge (all’art. 5, quarto comma, Tariffa Parte Prima allegata al d.p.r. n. 131/86), il quale specifica che il contratto di comodato di immobili è soggetto a registrazione a termine fisso.
Cambio residenza: la registrazione del contratto di comodato
Dicevamo che il contratto di comodato è, di fatto, un’alternativa al contratto di locazione/affitto. Esso però segue specifiche regole di registrazione. Essa è una procedura che si svolge presso l’Agenzia delle Entrate e comporta che il contribuente consenta la sottoposizione dell’atto giuridico (in questo caso il contratto di comodato) all’imposta di registro. Come fonte normativa di riferimento, abbiamo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). La normativa in oggetto prevede due ipotesi diverse di registrazione: in caso d’uso e a termine fisso. Quest’ultima – che vale per il comodato – comporta che l’atto va registrato per il solo fatto di essere stato stipulato.
Cambio residenza: ulteriori precisazioni
Un’ulteriore fonte disciplina il cambio di residenza, con riferimento a quanto detto finora: si tratta della legge n. 80 del 2014. Essa stabilisce che la residenza può essere stabilita, soltanto in presenza di un valido titolo di possesso o detenzione dell’immobile. Il quale può essere non solo la proprietà o la locazione, ma anche lo stesso comodato. Infatti la legge in oggetto sottolinea che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Per occupazione abusiva, intendiamo la presa dell’appartamento contro il consenso di chi ha il diritto di proprietà e senza titolo, senza quindi alcun fondamento giuridico. È chiaro che il comodato rappresenti un valido titolo.
Peraltro, allo stato attuale delle norme, non c’è collegamento tra registrazione e validità del contratto di comodato. Ne consegue che il contratto di comodato non registrato vale comunque ai fini del cambio di residenza. È prassi di molti Comuni – però – sancire l’obbligatorietà della consegna della copia di un contratto di comodato registrato.
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