Diritto di recesso acquisti online: norme e come funziona
Dritto di recesso: la Direttiva Euopea in materia e il Codice del Consumo. Novità, termine di recesso, obblighi di informazione e procedimento da seguire.
Le nuove tecnologie permettono di acquistare online ogni tipo di bene. Molto spesso, però, capita di pentirsi dell’acquisto e di voler ritornare sui propri passi.
Per questa ragione, la Direttiva Europea numero 83 del 2011 ha allungato il termine entro cui il consumatore può recedere dall’acquisto. Questa novità è stata recepita dal Codice del Consumo, che prevede, appunto, per il consumatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
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Diritto di recesso: che cos’è? Come si esercita?
La vendita online – o vendita a distanza – è un’attività commerciale severamente disciplinata dal Codice del Consumo. Infatti, all’articolo 49 si prevede che il venditore abbia precisi obblighi di informazione verso il consumatore. In particolare, il venditore deve comunicare la possibilità di recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o dal ricevimento del bene acquistato.
Può capitare, però, che il venditore non comunichi al compratore tale informazione. In questo caso cosa succede?
Il venditore può informare il consumatore e sanare in questo modo il vizio. In questo caso, il termine di 14 giorni per il diritto di recesso decorre dal momento in cui il venditore ha informato il compratore. Al contrario, se il venditore non sana il vizio di informazione, il diritto di recesso può essere esercitato fino a 12 mesi e 14 giorni dopo il ricevimento del bene (o la conclusione del contratto).
Entro il termine previsto il consumatore può recedere senza alcun costo e senza motivazione. Dovrà inviare una dichiarazione esplicita di recesso al venditore. Dopo aver ricevuto la comunicazione, il venditore deve restituire il prezzo pagato al compratore nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione. Allo stesso modo, il consumatore deve restituire la merce al venditore. Si consideri, però, che il consumatore, ai sensi dell’articolo 57 del Codice del Consumo, deve preoccuparsi che la merce non sia danneggiata.
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