Visita fiscale Inps ed esonero per diabete, le patologie collegate
Il diabete rientra tra le patologie che possono causare l’esonero dalla visita fiscale Inps e quindi dalla reperibilità fiscale? Rispondiamo.
Come avere l’esenzione col diabete
I lavoratori dipendenti pubblici e privati che soffrono di alcune malattie si domandano spesso se la patologia da cui sono affetti possa comportare l’esonero dalla visita fiscale Inps. O meglio dalla reperibilità fiscale oraria. È il caso, ad esempio, di chi soffre di diabete. Per rispondere a questa domanda, non possiamo fare altro che andare a riepilogare le cause di esonero dalla reperibilità oraria relativamente alla visita fiscale Inps.
Visita fiscale Inps: esonero reperibilità, le cause
Come ormai è ben noto dalla pubblicazione del decreto Madia, le cause che comportano l’esonero dalla visita fiscale sono le seguenti.
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Visita fiscale Inps: esonero con diabete?
Il diabete rientra tra le patologie incluso nelle prime tre categorie della Tabella A, e più precisamente nella prima categoria. Come tipo di diabete, tuttavia, è inserito il diabete mellito e il diabete insipido, entrambe di considerevole gravità. Come abbiamo scritto sopra, quindi, nel caso in cui tale patologia abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categoria della Tabella A, allora ciò comporterà l’esonero dalla reperibilità fiscale.
Tuttavia la gravità della patologia potrà essere solo controllata e attestata dal medico fiscale, che poi dovrà redigere apposito certificato contenente l’esonero dalla reperibilità fiscale da inoltrare all’Inps secondo le direttive vigenti. Nel caso delle terapie salvavita, l’Inps ha già specificato che queste si definiscono tali quando c’è un pericolo di vita immediato e concreto. Ovvero quelle in assenza delle quali c’è il rischio concreto e pressoché certo di morte.
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