Prescrizione bollo auto dalla notifica
Quando si parla di bollo auto non pagato spesso ci si chiede quando avviene la prescrizione della tassa, una volta avvenuta la notifica. Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento alla Legge, e più precisamente alla Legge n. 296/2006, articolo 163 comma 1. Qui si stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Bollo auto 2019: cartella esattoriale e tempi notifica
La Cassazione ha più volte ribadito nelle sue sentenze che la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è definitivo. Ciò si verifica qualora il contribuente non paghi nel lasso di tempo prestabilito (60 giorni) dalla ricezione dell’accertamento. Al tempo stesso la cartella esattoriale dovrà essere preceduta da un atto di accertamento, obbligatoria affinché si interrompano i termini di prescrizione della tassa non pagata. Questo perché la semplice iscrizione a ruolo non è sufficiente da rendere consapevole il contribuente del debito da pagare, pertanto sarà l’avviso di accertamento a rendergli nota la sanzione e la possibilità di rimettersi in regola entro un lasso di tempo definito.
Bollo auto: prescrizione e decadenza, quando avvengono
Pertanto, riassumendo, la cartella esattoriale dovrà essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Facendo un esempio pratico: un contribuente non paga il bollo auto nel maggio del 2017. Entro il 31 dicembre 2019 lo stesso dovrà ricevere la notifica della cartella esattoriale, pena decadenza della stessa. Ovvero, se la cartella arriva dopo questa data, allora la cartella sarà già decaduta, perché è trascorso il limite temporale previsto dalla normativa.
Qualora una cartella esattoriale dovesse arrivare fuori tempo massimo, sarà necessario presentare ricorso entro 60 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
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