Archiviazione procedimento penale: riapertura o risarcimento danni

Che cos’è l’istituto dell’archiviazione del procedimento penale e quali sono i rapporti con l’eventuale riapertura delle indagini e il risarcimento danni.

Archiviazione procedimento penale, riapertura o risarcimento danni
Archiviazione procedimento penale: riapertura o risarcimento danni

È interessante vedere in sintesi l’istituto dell’archiviazione nel procedimento penale, anche sul piano dei profili della riapertura e del risarcimento danni. Vediamo di seguito che risposte dà la legge.

Archiviazione procedimento penale: che cos’è e quali sono le finalità

Tale strumento procedurale trova la sua collocazione normativa nell’art. 408 del Codice di Procedura Penale. Esso è utilizzato laddove il PM ritenga che – all’analisi delle risultanze probatorie delle indagini – non vi siano fattori che giustifichino l’esercizio dell’azione penale nel processo. In tal caso, redige e presenta una richiesta di archiviazione che è vagliata dal GIP. Questo istituto ha finalità differenti: consente infatti al PM di poter eliminare, dall’insieme di procedimenti pendenti in un tribunale, quelli non fondati (con un risparmio di tempi e costi per il tribunale stesso); inoltre, permette al giudice per le indagini preliminari un vaglio sulla correttezza dell’operato del PM. In ultimo, dà la possibilità alla persona offesa dal reato di richiedere che l’organo giudicante controlli i motivi per i quali il PM si sia mostrato inerte.

Archiviazione procedimento penale: quali sono i requisiti

Per legge, l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale è decisa dal giudice, nella sussistenza di presupposti di fatto o diritto, alternativamente. Circa i primi, il giudice li rintraccia nei casi in cui la notizia di reato si riveli infondata. Insomma, il GIP in questi casi deciderà per l’archiviazione, in quanto con una valutazione sull’eventuale dibattimento successivo, si rende conto che sarebbe molto probabile la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, o l’imputato non lo ha commesso, o il fatto non costituisce reato, o il fatto non è punibile.

Le condizioni per l’archiviazione procedimento penale

Circa i presupposti di diritto, per l’archiviazione anche uno solo dei seguenti è sufficiente: non c’è una condizione di procedibilità (ad esempio il reato è procedibile a querela della persona offesa e questa non l’ha presentata); il reato è estinto oppure il fatto non è un illecito penale.


L’art. 405 bis1 c.p.p. ha immesso nell’ordinamento un ulteriore presupposto. Esso ricorre laddove il PM formuli richiesta di archiviazione del procedimento penale, nei casi in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. E ciò in sede di ricorso contro una misura cautelare.

Archiviazione procedimento penale: riapertura o risarcimento danni. I chiarimenti della Cassazione

Dopo i preliminari chiarimenti in merito all’istituto, veniamo alle questioni della riapertura e del risarcimento danni. La riapertura dell’iter trova il suo fondamento normativo nell’art. 414 c.p.p. e può essere domandata (e ottenuta) soltanto dal PM al GIP, nelle circostanze in cui sorga la necessità di nuove investigazioni.

Due sentenze della Cassazione (la n. 9 del 2000 e a n. 15615 del 2004) danno importanti precisazioni in merito. In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che per nuove investigazioni debbano intendersi nuove acquisizioni di elementi probatori, giunti a conoscenza della Procura in un secondo tempo e da parte di nuove fonti. Inoltre lo stesso giudice ha affermato che il GIP deve autorizzare la riapertura delle indagini, anche qualora semplicemente il PM prospetti al giudice un nuovo piano di indagine. È chiaro che la riapertura delle indagini può essere di “ristoro” per la persona offesa dal reato, però c’è da domandarsi, in caso di archiviazione, se al soggetto denunciato sia da riconoscere una qualche forma di risarcimento danni.

A questo proposito, molto utili sono le precisazioni della Cassazione (sentenza n. 9322 del 2015). La quale ha affermato che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata perché infondata, non consente, di per se stessa, alcun diritto al soggetto denunciato al risarcimento del danno. Ciò anche nei casi la denuncia sia non sia stata fatta con ponderazione, bensì con leggerezza o avventatezza. Occorre, ai fini risarcitori, il dolo del denunciante, mirato a incolpare qualcuno di un reato non commesso. Insomma dovrà ricorrere il reato di calunnia per il denunciante.

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