Gratuito patrocinio: ammessi indagati e imputati, la nuova norma Ue
Le novità in tema di gratuito patrocinio, con l’estensione della tutela anche agli imputati ed indagati nel processo penale. Le finalità di tale scelta.
È una svolta storica che ha la sua origine nei palazzi sede della UE. Da pochi giorni è possibile, anche per indagati ed imputati nei processi penali, l’ammissione al gratuito patrocinio. Ciò in quanto il Parlamento italiano si è conformato a quanto sancito da Bruxelles. Vediamo di seguito di che si tratta.
Gratuito patrocinio: cos’è e a chi era riservato precedentemente
Il gratuito patrocinio è un istituto che tutela e garantisce il diritto di difesa. Esso è disciplinato al fine di permettere anche a chi non ha risorse patrimoniali proprie, di essere assistito e difeso in giudizio. In pratica con esso, l’avente diritto può richiedere un avvocato che lo tuteli, pagato però dalle casse dello Stato. Fino a prima della nuova integrazione normativa, il gratuito patrocinio valeva per una sfera di soggetti, in cui comparivano però diverse esclusioni. Oggi anche i soggetti imputati o indagati, possono avvalersene, per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Gratuito patrocinio: le nuove fonti e le finalità dell’estensione
Oggi, come anticipato, anche indagati ed imputati possono richiedere questo strumento di garanzia. Esso vale anche per tutte le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. La fonte di riferimento è il decreto legislativo emanato dal Consiglio dei Ministri, in attuazione e recepimento della direttiva UE n. 1919 del 2016.
Il gratuito patrocinio e la riaffermazione delle garanzie procedurali
Il Governo ha giustificato questa novità normativa sul gratuito patrocinio, nella considerazione che a chiunque (anche ad imputati ed indagati quindi) deve essere assicurato il diritto di difesa anche tramite un avvocato, ricompensato dallo Stato. Il decreto in oggetto ha le indubbie utilità di garantire il diritto di informare una persona terza, al momento della privazione della libertà personale; nonché il diritto delle persone, private della libertà, di comunicare con soggetti terzi e con le autorità consolari. Inoltre, tale provvedimento ribadisce e consolida le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
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