Nei contratti e nelle offerte di lavoro si sente non di rado parlare di retribuzione variabile. Essa comprende tutta una serie di emolumenti differenti sia nella misura, che nelle ragioni giustificative. Vediamo di seguito come la legge le definisce.
Retribuzione variabile: che cos’è secondo la legge italiana
Dicevamo della varietà di voci che compongono la categoria delle retribuzioni variabili (anche dette incentivazioni). Esse possono essere gratifiche periodiche, rimborsi spese per trasferte, premi di risultato in caso di particolare produttività. Tali voci fanno parte della retribuzione mensile, però sono variabili. Ciò sta a significare che non sono corrisposte ogni mese, bensì al ricorrere di determinate circostanze. In pratica, tale forma di remunerazione – il cui importo effettivo non può essere fissato a priori – è data al raggiungimento di target specifici. Tipico è il caso dei lavori commerciali e di vendita, in cui un lavoratore riesce a vendere molti prodotti o ad ampliare notevolmente la rete di clienti. Essa, peraltro, si accompagna alla retribuzione corrente fissa; quest’ultima è rappresentata in sostanza dallo stipendio fisso del lavoratore (di cui fanno parte anche le tredicesime).
Retribuzione variabile: vantaggi per azienda e lavoratori
In verità, pur essendo richiesto al lavoratore un maggior sforzo nel raggiungere taluni obiettivi aziendali, ed essendo in gioco per l’azienda una remunerazione supplementare ai dipendenti, tale retribuzione variabile presenta indubbi vantaggi. Per l’azienda è utile in quanto consentirà di avere lavoratori tendenzialmente più produttivi e interessati al profitto aziendale. Per il lavoratore sussiste sia un premio morale, dato dal fatto che l’azienda gli riconosce concretamente l’impegno dimostrato, sia un premio economico, dato dalla retribuzione variabile.
In conclusione, affinché una retribuzione variabile sia effettivamente incentivante, occorrono alcuni requisiti basilari.
Gli obiettivi devono essere negoziati dalle parti o comunque condivisi; devono essere ottenibili secondo un criterio di normale prevedibilità e quindi non eccessivamente difficili; il lavoratore deve poter influire sull’obiettivo stesso; le somme variabili riconosciute devono costituire una percentuale apprezzabile della RAL annua.
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