Regolamento Ue Privacy: testo, articolo 13 e cosa cambia

Meno vincoli alla libera circolazione dei dati e più protezione per l’interessato. Le novità del regolamento ue privacy e cosa cambia in materia informativa

Regolamento Ue Privacy, testo, articolo 13 e cosa cambia
Regolamento Ue Privacy: testo, articolo 13 e cosa cambia


Quando si parla di dati personali ci si riferisce a qualsiasi informazione su una persona fisica identificata o identificabile. Nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita o stato di famiglia, per fare degli esempi.

La tutela della Privacy è uno di quei pochi ambiti collegati ad internet ed alle nuove tecnologie che presenta una disciplina normativa organica e strutturata.

Risale al 2016 il Regolamento Ue n. 679/UE, che reca norme sulla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”.

Gli stati membri avevano due anni di tempo per predisporre l’adeguamento della normativa interna. Dal 25 maggio 2018 il Regolamento è definitivamente applicabile su tutto il territorio comunitario.

Cosa prevede il nuovo Regolamento UE su privacy

L’esigenza di una nuova normazione a livello comunitario nasce dallevoluzione tecnologica degli ultimi anni e dal conseguente aumento dello scambio di dati tra soggetti.

Per questo il Regolamento ha agito su due fronti: meno vincoli alla libera circolazione dei dati e più protezione.

Ha innanzitutto riformato la normativa sulle modalità di diffusione dei dati personali e sul diritto all’oblio, oltre a prevedere la “responsabilizzazione” per i titolari del trattamento dei dati e l’istituzione nelle aziende del Data Protection Officer, nonché di un Registro delle attività di trattamento.

Un’importante novità ha riguardato anche l’ambito di applicazione del Regolamento: anche per le imprese con sede fuori dall’Unione europea che operano sul territorio comunitario.

Ecco le novità in materia di informativa

Interventi significativi anche in materia di informativa sul trattamento dei dati, con il nuovo art. 13 del Regolamento.

Viene predisposto un elenco tassativo dei doveri informativi. Si prevede innanzitutto che il titolare debba indicare la sua identità e la base giuridica del trattamento, specificando se egli abbia un determinato interesse legittimo. Vanno indicate poi le finalità del trattamento, i nominativi del DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) e i destinatari dei dati. In particolare si prevede di indicare se vi è l’intenzione di trasferire i dati ad un paese terzo e per quanto tempo si prevede di conservarli. Vi è poi “il diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato, il diritto di rettifica e di cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso e il diritto alla portabilità”,il diritto di revocare il proprio consenso e di presentare reclamo all’autorità di controllo.

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