Contributi misti per Quota 100, come si usano
Quota 100 è una delle principali misure attuate dal governo Lega-M5S. Le domande per l’uscita anticipata sono in linea con le aspettative, ma stanno comunque generando numeri importanti. La misura consente l’uscita anticipata con 62 anni di età e 38 anni di contributi come requisiti minimi. Il “paletto” contributivo è stato spesso oggetto di critiche, perché di fatto penalizza alcune categorie di lavoratori. E, in particolare, le donne e in generale chi ha avuto carriere discontinue, per i quali raggiungere i 38 anni di contributi risulta difficile. In merito a ciò va precisato che la misura consente esplicitamente il cumulo gratuito dei contributi.
Ciò significa che chi ha versato i contributi previdenziali in più casse di assicurazione obbligatoria, potrà sommarli e raggiungere così il requisito richiesto. L’accesso a Quota 100 è riservato esclusivamente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata.
Contributi misti per Quota 100: cosa dice il testo
Riepiloghiamo quanto dice il DL n. 4/2019. La voce che ci interessa corrisponde all’articolo 14. Al comma 2 leggiamo quanto segue. “Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione Quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1 che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps”. Inoltre, le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota relativamente ai rispettivi periodi di iscrizioni maturati e in base alle regole di calcolo basate sulle retribuzioni di riferimento e previste dal singolo ordinamento.
Contributi misti per Quota 100: come funziona per i lavoratori privati
Per i lavoratori dipendenti del settore privato resta in vigore la norma con riferimento alla Legge n. 153/69, articolo 22, comma 1b. Qui si legge che “gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti […] hanno diritto alla pensione a condizione che possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate”. E che tale requisito risulta perfezionato “quando a favore dell’assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali”.
In sintesi, resta in vigore il requisito del possesso di minimo 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti. Come precisa PensioniOggi, “questo requisito può essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo”. Esemplificando, tramite il computo contributivo si potranno raggiungere i 35 anni di contributi richiesti qualora non si abbiano già presso la propria cassa di riferimento (FPLD).
Contributi misti per Quota 100: finestre mobili e decorrenza
Altra precisazione importante riguarda le finestre di uscita. Infatti, se un soggetto ha lavorato sia come lavoratore dipendente privato sia pubblico, dovrà guardare alla finestra mobile dell’ultima qualifica che ha ricoperto. Pertanto, se un lavoratore ha iniziato come lavoratore privato e sta concludendo la sua carriera come dipendente pubblico, dovrà far riferimento alle finestre mobili previste per il pubblico impiego.
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