Conto corrente: modifica condizioni unilaterale, come agire contro la banca
Come fronteggiare la modifica delle condizioni unilaterale imposta dalla banca, ad esempio, su un conto corrente? Ecco come agire. Il comunicato.
Modifica condizioni conto corrente
Dalle nostre pagine siamo soliti dare ai lettori consigli su come comportarsi nel rapporto con la propria banca. Rispetto a svariate tematiche. La modifica unilaterale delle condizioni del contratto può risultare sempre un problema da parte di chi quella modifica la subisce. Nel caso del conto corrente, è possibile agire contro la banca che effettua quelle variazioni? E se sì, in che modo? Per rispondere a questa domanda abbiamo rispolverato un comunicato stampa del Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti datato 26 febbraio 2018. Ecco cosa dice.
Conto corrente: modifica unilaterale del contratto, ci si può difendere?
In occasione dell’ampia serie di richieste di informazioni sulle modifiche economiche del contratto a livello unilaterale proposte da una banca locale e avente come oggetto i conti correnti dei suoi clienti, il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti ha colto la palla al balzo per redigere un piccolo vademecum su come tutelarsi da questo genere di variazioni.
Conto corrente: modifica unilaterale del contratto, cos’è
La modifica unilaterale del contratto è quella variazione che non prevede un accordo tra azienda e cliente. Ma che viene, sintetizzando, imposta dall’azienda al cliente senza che quest’ultimo dia il suo esplicito consenso. Tuttavia il cliente può recedere dal contratto, senza pagare eventuali penali (è il caso delle compagnie telefoniche, tanto per fare un esempio). Ma nei confronti della banche che agiscono in questo modo come funziona?
Conto corrente: modifica unilaterale del contratto, come tutelarsi
Il Centro fa riferimento alle norme che disciplinano lo ius variandi prendendo in considerazione il Testo Unico Bancario (articolo 118). “Le modifiche unilaterali sono consentite nei contratti bancari a tempo indeterminato, se contengono un’apposita clausola che lo preveda”, informa il Centro. “Normalmente tutti i contratti contengono una simile clausola”. E in questo caso “si possono modificare i tassi d’interesse, i prezzi e le altre condizioni a patto che vi sia per la banca un giustificato motivo e la modifica sia congrua”. Inoltre la comunicazione relativa alla modifica unilaterale deve seguire delle “precise regole formali” ed essere ricevuta dal cliente. Se quest’ultimo non riceve comunicazione, “è prova della banca dimostrare il contrario e, eventualmente, le modifiche non hanno effetto”.
Conto corrente: modifica unilaterale e diritto di recesso
In ogni caso il cliente può comunque recedere dal contratto senza spese e cambiare banca. Infine, “nel caso non si intenda accettare le modifiche, che in ogni caso diventeranno operative decorsi due mesi dal ricevimento della comunicazione, si può formulare reclamo scritto a mezzo raccomandata A/R”. Nel caso in cui la risposta della banca sia negativa o mancante, il cliente può “ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario al quale si chiederà di valutare la presenza dei giustificati motivi oltre alla congruità delle modifiche”.
Conto corrente: modifica unilaterale del contratto, cosa dice l’Arbitro Bancario
A tal proposito va doverosamente citata la decisione n. 896 dell’Arbitro Bancario Finanziario datata 6 settembre 2010. La pronuncia è la seguente. “Il cliente, in assenza di una comunicazione preventiva delle modifiche contrattuali e di un adeguato motivo che le giustifichino, ha diritto di vedersi applicare le medesime condizioni contrattuali previgenti fino a che non intervenga una nuova e rituale comunicazione da parte della banca”.
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