Interessi buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, no rimborso retroattivo

Pubblicato il 13 Marzo 2019 alle 13:01 Autore: Guglielmo Sano

Una nuova sentenza della Cassazione rimescola le carte sul fronte dei buoni fruttiferi sottoscritti prima del 1999: le regole possono cambiare “in corsa”

Interessi buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, no rimborso retroattivo
Interessi buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, no rimborso retroattivo

Una nuova sentenza della Cassazione rimescola le carte sul fronte dei buoni fruttiferi sottoscritti prima del 1999. Gli alti giudici hanno stabilito che lo Stato può cambiare le regole anche in modo retroattivo.

Buoni fruttiferi: un’inversione di rotta

Nel corso degli ultimi anni, diversi pronunciamenti della Cassazione si erano espressi in favore di chi – convinto di ottenere alla scadenza una determinata quota di interessi – aveva sottoscritto dei buoni e poi si era visto diminuire i tassi di guadagno in seguito a modifiche normative.

Famosa in questo senso una sentenza risalente al 2007 in cui, proprio la Cassazione, aveva affermato che sottoscrivere un buono equivaleva a firmare un contratto. I termini di quest’ultimo, quindi, compreso il tasso di interesse, non potevano essere modificati successivamente all’accordo. Dopo l’ultimo pronunciamento dei magistrati sulla questione – avvenuto l’11 febbraio 2019 – tale principio pare non valere più.

Buoni fruttiferi: brutte notizie per i risparmiatori

Le regole sugli investimenti in buoni fruttiferi sono stabilite dall’articolo 173 del Codice Postale. La legge del 1973 è stata abrogata nel 1999 dal decreto legislativo 284. Con quest’ultimo provvedimento si precisava che libretti e buoni fruttiferi postali erano sottoposti alla normativa vigente prima del 1973. Essa prevede, appunto, che lo Stato possa modificare le regole sui buoni anche “in corsa” via decreto ministeriale e senza essere tenuto a informare il titolare dei buoni.

Dunque, chi ha acquistato dei buoni prima del 1999 e ha visto cambiare – a proprio sfavore – il tasso di interesse potrà essere rimborsato, per così dire, attraverso la conversione in titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. Invece, se intende recedere dal contratto avrà la possibilità di ricevere quanto gli spetta in base al tasso di interesse previsto al momento della sottoscrizione.

Con questa sentenza Poste, tra l’altro, non vengono considerate un soggetto di diritto privato ma uno di “discendenza” statale. Ciò vuol dire che in caso di controversia non può essere applicato il codice a tutela dei consumatori: insomma, gli interessi possono cambiare in qualsiasi momento e Poste non è tenuta a informare chi ha sottoscritto i buoni.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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