Sentenza trasferimento Legge 104
La legge 104, di cui spesso vi parliamo nei nostri articoli, riserva al lavoratore “il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. E ciò in base al comma 5 dell’articolo 33 della Legge istitutiva 104/1992.
Legge 104, sentenza della Cassazione sulla richiesta di trasferimento
Recentemente la Cassazione è tornata sull’argomento. E in un certo senso ha esteso il principio. Perché tale possibilità riservata al lavoratore – secondo quanto affermato – non sussiste solo quando si instaura il rapporto di lavoro ma anche successivamente. Per esempio nel momento in cui lo stesso lavoratore procede con una domanda di trasferimento.
Legge 104, Cassazione e Corte d’Appello
Nel caso specifico preso in considerazione un lavoratore ha chiesto il trasferimento presso una sede maggiormente vicina al domicilio di una sorella da lui assistita. A seguito del diniego del trasferimento da parte dell’azienda il lavoratore ha fatto ricorso.
L’ordinanza della Cassazione ha sottolineato che il diritto del familiare lavoratore è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento. Per cui il principio generale che abbiamo visto in apertura di articolo deve essere sempre tenuto in considerazione.
Riconosciute le ragioni del lavoratore
In altre parole il fatto che l’esigenza di avvicinarsi come sede di lavoro al domicilio dell’assistito sia presente quando si instaura un rapporto di lavoro o intervenga in un secondo momento ha poca rilevanza.
Tornando al caso specifico la Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro. E confermato il diritto del lavoratore al trasferimento in una sede più vicina rispetto al domicilio della sorella del lavoratore da lui assistita.
Come riportato in un articolo di studiocataldi.it il giudice ha ritenuto integrati sia il requisito soggettivo, cioè la condizione di handicap grave della sorella del ricorrente, sia il requisito oggettivo della disponibilità di posti per lo svolgimento delle mansioni di recapito in uffici vicini alla residenza del predetto familiare.
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