Regime forfettario 2019 e calcolo 65 mila €, come si cumulano più lavori?
Come funziona il calcolo dei 65 mila euro nel regime forfettario 2019? Quali sono i redditi provenienti da attività diverse dalla principale da cumulare?
Come ben sapete, l’estensione del regime forfettario 2019 è stata una delle principali novità dell’ultimo governo. Si tratta di un piccolo tassello di una flat tax che prevede l’estensione a 65 mila euro dei redditi da lavoro autonomo sui quali applicare l’aliquota sostitutiva Irpef agevolata al 15% (5% nei casi di start up e nuove attività). Molti professionisti si sono trovati così di fronte quasi a un raddoppio delle possibilità di guadagno, senza dover sconfinare nel regime Irpef tradizionale.
Tuttavia la novità ha portato con sé alcune questioni ancora da risolvere. Come nel caso della cumulabilità di più lavori, e quindi redditi diversi. E in particolare nel “conflitto” tra redditi derivanti dall’attività principale e, a titolo di esempio, cessione dei diritti d’autore per una collaborazione giornalistica o editoriale.
Regime forfettario 2019 e calcolo 65 mila euro: il fatto
Su tale punto c’è da prendere a riferimento la Risoluzione n. 311/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto a un interpello riguardante la posizione di un giornalista con partita Iva in regime dei minimi, il quale, oltre a fatturare, svolgeva anche un’attività di collaborazione qualificabile come cessione di diritto d’autore. Un regime apparentemente diverso, ma che alla fine deve confluire nella totalità dei redditi del titolare di partita Iva.
Regime forfettario 2019: cumulo redditi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate al caso sopra riportato è stata le seguente. “In merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro (oggi 65.000 euro, ndr), stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi”, si osserva quanto segue. “Con circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 è stato chiarito che la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono”.
Questo significa che la condizione di accesso al regime dei minimi, che oggi possiamo sostituire con regime forfettario 2019, pur con riferimento ai ricavi e ai compensi percepiti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, “riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta”. Di fatto per l’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, la cessione dei diritti d’autore avviene nel contesto della professione giornalistica. Ciò va a dimensionare e a determinare l’attività “complessivamente svolta dal contribuente”.
Regime forfettario 2019 e cumulo redditi attività: i dubbi
La posizione dell’Agenzia sembra chiara. I compensi, specialmente se riconducibili alla stessa (macro)attività, si sommano e vanno a cumularsi. Resta tuttavia il dubbio della riconducibilità alla stessa attività. L’interpretazione dell’Agenzia fa presente che “qualora la cessione del diritto d’autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l’operazione soggiace alla modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all’imposta sostitutiva” (rif. Legge n. 244/2007, art. 1 comma 105).
Ma qualora il titolare di partita Iva nel regime forfettario sia, ad esempio un grafico e scriva un libro di genere noir, cosa succede?. Possiamo certamente dire che la sua seconda attività non possa essere riconducibile alla prima. Ma al tempo stesso prevede la corresponsione tramite cessione del diritto d’autore. In questo caso la stesura di un libro quali punti in comune con l’attività di grafico? Stando all’Agenzia la cessione del diritto d’autore avviene tuttavia durante la permanenza nel regime agevolato, per cui sembra essere prioritaria l’attualità del regime fiscale in cui verte il professionista rispetto all’attività. Una questione che lascia però più di qualche dubbio interpretativo.
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