In un periodo di forte crisi per il mercato del lavoro, con un numero di posti di lavoro spesso non proporzionato all’ingente domanda o comunque all’elevata percentuale di disoccupati in Italia, le categorie protette riescono comunque a conservare la giusta tutela che spetta loro, sul piano dell’assunzione effettiva ed obbligatoria in azienda. Vediamo di seguito che cosa la legge prescrive per questa specifica categoria di lavoratori.
Assunzioni obbligatorie: chi sono le categorie protette e quali sono i requisiti per i disabili
Anzitutto la fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 68 del 1999, la quale – all’art. 1 – recita espressamente che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per loro sono infatti previste liste speciali di collocamento obbligatorio. Non tutti i disabili rientrano in questa speciale categoria: occorrono determinati requisiti, che laddove presenti, consentono l’applicazione di norme garantistiche e mirate a compensare gli svantaggi della ridotta capacità lavorativa.
Circa il piano dei requisiti, i disabili per ottenere lo status di appartenente alle categorie protette debbono essere, anzitutto, in età lavorativa (18- 67 anni) e in stato di disoccupazione. Debbono poi sussistere ulteriori requisiti, non concorrenti bensì alternativi (ne basta uno per rientrare nelle categorie protette). Essi consistono nell’avere minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o essere portatori di handicap intellettivo, in possesso di riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 45%; essere invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%; essere sordomuti o ciechi assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi.
Possono essere inoltre percettori dell’assegno di invalidità civile, emesso dall’INPS, a seguito di constatazione di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa. Per rientrare in questa categoria, è sufficiente anche il solo requisito di essere invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio.
Assunzioni obbligatorie: i requisiti per i non disabili e gli invalidi totali
La legge però consente la tutela in oggetto anche ai lavoratori non disabili e, pertanto, anche chi – ad esempio – è orfano o coniuge superstite dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, oppure è un familiare di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, ha diritto a tale inserimento. Circa la questione dell’eventuale immissione nelle categorie protette, anche degli invalidi al 100%, essa è possibile. Però solo a condizione che sia accertato che vi sia una capacità lavorativa residua. Tutti questi soggetti debbono essere, ovviamente, in stato di disoccupazione.
Assunzioni obbligatorie: che cos’è la quota di riserva per disabili e non disabili
Le imprese e la Pubblica Amministrazione debbono riservare, per legge, una quota delle assunzioni alle cosiddette categorie protette. Tale quota è soprannominata di riserva. È un vero e proprio obbligo, di misura variabile a seconda del numero di dipendenti impiegati. Ad esempio, se l’azienda o l’ente pubblico ha più 50 dipendenti occupati, allora la quota di riserva è pari al 7% di tutti i lavoratori occupati. Ciò per quanto riguarda i disabili. Invece, circa i non disabili, la quota è pari all’1%, nelle aziende con più di 50 dipendenti. Se l’azienda in oggetto ha un massimo di 150 dipendenti, la legge consente l’assunzione di un solo non disabile rientrante nelle categorie protette.
In ogni caso, per il settore pubblico e per quello privato, l’obbligo di assumere per questa via, emerge laddove siano impiegati almeno 15 dipendenti. In particolare, il datore di lavoro deve assumere i lavoratori necessari, entro 60 giorni dal superamento della soglia prevista.
Assunzione obbligatori per disabili e non disabili: quali sono i metodi
Per ciò che attiene all’assunzione obbligatoria di disabili, l’azienda o la PA può attivarla o con richiesta nominativa o con richiesta numerica (seguendo in questo caso una apposita graduatoria). Inoltre può avvenire anche con lo strumento della convenzione tra datore di lavoro e uffici competenti, sulla base di uno specifico piano. Per i lavoratori rientranti nelle categorie protette, non disabili, è possibile invece attivare delle apposite ricerche di preselezione attraverso gli uffici competenti.
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