Contratto nullo: quando avviene, conseguenze e risarcimento danni

La nullità come forma più grave di invalità contrattuale. Cosa prevede il codice civile e quali rimedi per il contratto nullo.

Contratto nullo, quando avviene, conseguenze e risarcimento danni
Contratto nullo: quando avviene, conseguenze e risarcimento danni

L’invalidità contrattuale si può manifestare con la nullità, l’annullabilità o la rescissione. La prima è la forma più grave e priva il contratto di effetti giuridici.

Cosa dice la disciplina generale?

Il codice civile ne dà una disciplina generale e all’art. 1418 sono elencate le cause che la determinano.

La prima è la contrarietà a norme imperative. Cosa debba intendersi con norma imperativa è compito dell’interprete, ma ci si riferisce comunque a tutti quei casi in cui una norma è posta a tutela di un interesse di natura pubblicistica, quindi inderogabile.
La seconda ipotesi di nullità è data dalla mancanza di uno dei requisiti dell’art. 1325 c.c.. Sono gli elementi essenziali del contratto, ossia l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma se prevista. L’art. 1418 fa un riferimento poi a due casi di illiceità della causa e dei motivi.

All’ultimo comma dell’articolo c’è un richiamo agli “altri casi stabiliti dalla legge“. Ciò rende le ipotesi di nullità non tassative e differenzia questa forma di invalidità dall’annullabilità, che invece è tipicizzata.

Quali sono gli effetti del contratto nullo

Quanto agli effetti di un contratto nullo, vale il brocardo quod nullum est nullum producit effectum: la nullità vale ab origine. Ciò ha delle ricadute rilevanti: la sentenza che rileva la nullità contrattuale è dichiarativa e non, come accade per l’annullabilità, costitutiva.

L’azione non è lasciata all’esclusività delle parti. Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e il giudice può rilevarla anche d’ufficio. Infatti l’interesse tutelato travalica quello delle singole parti e quindi non si vuole lasciare unicamente ad esse la possibilità di rilevarne il vizio.

Altra caratteristica è l’imprescrittibilità.

Forme ibride, tra la nullità relativa e l’annullabilità assoluta

Se nella dogmatica classica le linee di demarcazione tra le diverse forme di invalidità sono assai nette, recentemente si sono individuati anche degli ibridi. Forme cioè di nullità relativa o annullabilità assoluta, che presentano tratti comuni ad entrambe le specie.

Le nullità relative non possono fatte valere da chiunque, ma solo da una parte. Si hanno in ipotesi in cui vi è l’esigenza di tutelare un contraente debole, per questo sono anche dette “di protezione“. Si pensi ai consumatori, a clienti contro le banche, ai risparmiatori contro intermediari finanziari.

Le conseguenze del contratto e il risarcimento del danno

Come si è detto, il contratto nullo non produce effetti ed è come se non fosse mai esistito. Vi sono però delle precisazioni a questa regola generale.

Innanzitutto, pur non essendo possibile chiedere l’esecuzione di un contratto nullo, se sono già state eseguite prestazioni si potrà agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito.

Può altresì essere chiesto il risarcimento facendo valere la responsabilità precontrattuale ex art 1338 c.c.. Ciò quando “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto“.

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