Chi ha una invalidità pari o superiore al 67% è esonerato dalla visita fiscale Inps? A riguardo vanno fatte alcune precisazioni. Iniziamo dal testo della normativa che elenca le uniche cause di esonero dagli orari di reperibilità.
- Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
- Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981 ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda il primo punto bisognerà presentare idonea certificazione rilasciata dalla struttura o dal medico che effettua la terapia.
Esonero visita fiscale Inps con invalidità: ecco quando
Al terzo punto, nell’elenco sopra riportato, troviamo scritto “Stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Tuttavia non è sufficiente avere una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 67%. La causa di esonero è infatti determinata anche dallo stato patologico correlato alla situazione di invalidità. Ma non tutte le situazioni sono ammissibili.
Nell’elenco degli stati patologici connessi a determinate percentuali di invalidità riconosciute ufficialmente da apposita commissione medica figurano comunque diverse situazioni. Tra queste si annoverano sindromi vascolari acute, insufficienze renali e respiratorie acute, aritmie gravi, problematiche di grave entità agli organi, patologie del metabolismo, malattie psichiatriche, malattie acute con compromissione sistemica per il solo periodo di convalescenza.
Nella circolare Inps n. 95/2016 si precisa che la condizione di malattia deve essere correlata a una patologia che determini una menomazione di rilievo funzionale e quindi infici negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Esonero visita fiscale Inps: si può essere esclusi dalla reperibilità?
La reperibilità nel domicilio fiscale per sottoporsi alla visita è sempre un obbligo da parte del lavoratore privato. Vi sono alcuni casi, come abbiamo scritto sopra, che danno diritto all’esonero dalla visita fiscale. In merito alle terapie salvavita, tuttavia, ci si potrà allontanare dal proprio domicilio solo previa giustificazione e apposita comunicazione.
Nella stessa circolare sopra riferita, si ricorda che l’Inps ha sempre la possibilità di controllare il comportamento del lavoratore in merito alla materia e al rispetto delle norme. Pertanto, anche in caso di esclusione dalla reperibilità alla visita fiscale, l’Inps avrà comunque il potere di effettuare controlli formali sulla certificazione fornita e sul dato prognostico.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it