Sappiamo della frequenza con cui, oggigiorno, sono inflitte multe agli automobilisti, per contravvenzioni riguardanti violazioni di norme del Codice della Strada. Di seguito vediamo il caso del ricorso al Prefetto, da parte di chi ritiene di non esser in torto e quindi contesta il contenuto del verbale di multa.
Ricorso multa: caratteristiche essenziali del ricorso al Prefetto ed entro quanto tempo farlo
Oltre alla possibilità del ricorso al Giudice di Pace, nelle circostanze in cui l’automobilista ritenga di non aver commesso alcuna violazione al Codice della Strada, c’è facoltà di rivolgersi al Prefetto del luogo dell’infrazione. Ciò entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Un vantaggio di questa procedura è il costo ridottissimo; in pratica si paga la mera tariffa postale della raccomandata, variabile in base al peso del plico. Affinché il ricorso sia validamente iniziato, deve essere scritto su carta semplice ed inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Prefettura. A sostegno della tesi dell’automobilista, la legge prevede che egli possa aggiungere al ricorso, anche eventuali allegati che possano servire da prova di fondatezza della richiesta. Inoltre è ammessa l’audizione personale del ricorrente.
Tale iter non è giudiziario, in quanto non segue le regole dei codici di procedura; semplicemente consiste in un vaglio del ricorso e degli eventuali allegati, da parte di un’autorità amministrativa. Essa, tendenzialmente, accoglierà il ricorso solo laddove abbia elementi di fondatezza molto concreti (ad esempio un errore dell’identificazione del veicolo). Altrimenti scatterà il rigetto. Anzi, se l’automobilista auspica la maggiore imparzialità possibile, dovrà valutare la convenienza del ricorso al Giudice di Pace, però a costi più alti.
Ricorso multa: i tempi e gli esiti dell’iter in Prefettura
Circa i tempi della procedura, occorre dire che il Prefetto è tenuto, per legge, ad emettere il provvedimento (di accoglimento o rigetto) entro 120 giorni; decorrenti dal giorno di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha emesso la multa.
L’ordinanza in oggetto deve poi essere notificata all’interessato, entro 150 giorni dalla sua emanazione. Essi sono termini perentori e ne consegue che, nel caso l’ordinanza prefettizia sia notificata oltre essi, il ricorrente potrà impugnarla presso il Giudice di Pace. Ciò entro 30 giorni dalla notifica.
A questo punto, vediamo i possibili esiti del ricorso in oggetto. Anzitutto, il Prefetto potrà emettere un’ordinanza-ingiunzione di rigetto, con cui impone all’autore della violazione, il pagamento di una somma pari quasi al doppio rispetto a quella originariamente contenuta nel verbale. A tale statuizione è consentito però opporsi, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, facendo ricorso contro quest’ultima al Giudice di Pace. Una ulteriore alternativa è quella di richiedere – sussistendo condizioni economiche particolarmente svantaggiate – una rateizzazione mensile dell’importo indicato nell’ordinanza; per un minimo di 3 rate e fino ad un massimo di 30. Nei casi, invece, in cui il Prefetto ritenga fondato il materiale prodotto dal ricorrente oppure le sue dichiarazioni in sede di audizione, potrà accogliere le richieste dell’automobilista. Ciò comporterà il venir meno dell’obbligo di pagare la multa.
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