RImborso buoni fruttiferi fino al 2000
Dalle nostre pagine continuiamo a seguire e darvi conto dell’annosa questione che riguarda la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali di Poste Italiane. Con sentenze di vario genere che talvolta danno ragione ai risparmiatori e in altri casi avallano la linea sostenuta da Poste Italiane.
Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, ABF per rimborso buoni dagli anni 1983-2000
Il caso di cui vi parleremo di seguito va nella direzione opposta rispetto a quella portata avanti da Poste Italiane. Infatti secondo quanto pronunciato dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF – Collegio di Bari) con la Decisione n. 213/19 del 9 gennaio 2019 si può ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali in base ai vecchi rendimenti.
A darne notizia è il sito studiocataldi.it. Proprio l’ABF, in quanto organismo preposto alla risoluzione delle controversie finanziarie tra privati e intermediari, è il soggetto incaricato di stabilire il rimborso, riguardante la questione dei vecchi rendimenti relativi alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali dagli anni 1983 al 2000.
Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, controversia su buono emesso il 6/08/1987
La questione specifica rispetto alla quale è arrivata tale pronuncia ha a che fare con un buono fruttifero della serie “Q/P”, emesso il 6/08/1987, su cui venivano apposti, conformemente alle previsioni dell’art. 5 del D.M. del 13/06/1987, l’indicazione della serie e, sul retro, il timbro contenente la misura dei nuovi tassi applicabili fino al 20° anno.
Per cui nel ricorso veniva specificato nell’atto introduttivo che la dicitura esprimente la regola circa l’interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non veniva né variata né modificata.
Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane
Il senso della decisione è riassunto e descritto nel virgolettato della sentenza che proponiamo di seguito.
“l’art. 173 del D.P.R n. 156/1973 e gli artt. 4 e 5 del D.M. 13/06/1986, nonché le SS.UU., sent. N. 13797/2007 e diverse pronunce favorevoli, ritenuto che l’intermediaria Poste Italiane spa non aveva diligentemente incorporato nel titolo le complete determinazioni ministeriali relative al suo rendimento (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e pertanto, i ricorrenti hanno chiesto che gli doveva essere corrisposta una cospicua somma (allegata con calcolo di parte alla documentazione valutata) a titolo di interessi, computati secondo il tasso originariamente previsto sul retro del buono.
L’intermediario costituendosi con le proprie memorie difensive, chiedeva al Collegio istruttore il rigetto del ricorso mentre i ricorrenti, in sede di repliche ribadivano che la propria domanda muoveva preliminarmente dalla contestazione circa in calcoli di restituzione effettuati dall’emittente, che in sede di rimborso del buono applicava i nuovi tassi di rendimento anche per il periodo dal 21° al 30° anno ciò nonostante lo scaglione non sia stato modificato sul retro del buono per il quale si discuteva”.
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