Bollo auto 2019: sanzioni evasione fiscale, gli eredi non devono pagare
Informazioni utili sul bollo auto 2019 e sulle relative sanzioni da pagare dagli eventuali eredi di un debitore. Come funziona in questi casi?
Bollo auto e sanzioni agli eredi
Una delle più frequenti controversie in merito di imposte è se queste possano ricadere sugli eredi di un debitore deceduto. Prendiamo come esempio il bollo auto 2019, e le relative sanzioni e interessi moratori che si applicano dopo la mancata ricezione delle notifiche di pagamento. L’imposta del bollo auto, con tutto il suo carico di supplementi, andrà a ricadere sugli eredi?
Bollo auto 2019: sanzioni anche per gli eredi?
Bisogna fare una opportuna distinzione tra le casistiche. Infatti, bisogna distinguere tra gli eredi che hanno accettato l’eredità e quelli che non l’hanno fatto. Solo i secondi sono completamente esenti da una qualsiasi richiesta di notifica di pagamento dovuta dal parente. Tuttavia occorre anche guardare alle leggi di riferimento. Come nel caso del Decreto Legislativo n. 472/1997: qui l’articolo 8 ha come oggetto la intrasmissibilità della sanzione agli eredi. E la norma recita quanto segue: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Una norma piuttosto limpida e incontestabile, come fa notare anche SalvisJuribus, ma comunque non esente da criticità. Che la stessa Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire con la circolare n. 29/E del 7 agosto 2015.
Bollo auto 2019: sanzioni agli eredi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il principale dubbio riguarda l’applicabilità di questa ipotesi durante il piano di rateazione del pagamento del debito ancora in corso. O comunque la notifica di pagamento sia stata già inviata. All’articolo 8 del succitato decreto segue la conferma da parte della Corte di Cassazione, per la quale la trasmissibilità delle sanzioni riguardano solo quelle di natura civile, mentre l’intrasmissibilità riguarda gli altri tipi di sanzioni, per le quali la responsabilità riveste il carattere personale – e non dunque “ereditabile”.
La soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia delle Entrate, anche in seguito alla consultazione delle norme in merito, è la seguente. “Qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione”. E parimenti è escluso anche il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate o in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Spetterà pertanto all’ufficio preposto comunicare agli eredi e alle parti interessate il computo dei nuovi importi delle rate dovute “al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius”. Gli eredi avranno in ogni caso la possibilità di estinguere il debito residuo in un’unica soluzione.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it