La legittima difesa domiciliare è uno dei temi caldi, sia a livello politico che a livello prettamente giuridico, di questi ultimi mesi. Vediamo di seguito le caratteristiche dell’istituto, così come modificato quest’anno; alla luce anche dell’introduzione della automatica presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa e dell’esclusione della rilevanza penale del cosiddetto eccesso colposo.
Legittima difesa domiciliare: che cos’è secondo la legge italiana
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dalla legge fortemente voluta dal Ministro Salvini, vediamo che cos’è il significato di “legittima difesa domiciliare”, secondo il diritto penale. Essa può definirsi come una particolare espressione del diritto di difesa garantito all’individuo; in questo caso per proteggere se stesso o i propri cari da aggressioni all’integrità fisica e psichica, da parte di sconosciuti che entrino in ambienti privati dell’aggredito per le finalità più disparate (ad esempio per compiere un furto). La legge parla espressamente di domicilio; pertanto non solo è da ricomprendere, in queste circostanze, la casa o abitazione; ma anche il domicilio stesso, vale a dire lo studio professionale centro dei propri interessi lavorativi, oppure la pertinenza di una casa adibita ad ufficio. Infatti, residenza e domicilio possono o meno coincidere.
La legittima difesa, sul piano strettamente penalistico, è da considerare una scriminante; il legislatore, avendola prevista, esclude conseguenze penali e quindi un reato, in tutti i casi in cui essa sia esercitata dal cittadino, in forma di autotutela. Si pensi al caso in cui per difendersi si causino gravi lesioni al ladro.
Legittima difesa domiciliare: quali sono i presupposti in via generale?
La legittima difesa, per poter essere legittimamente utilizzata, ha bisogno di presupposti tassativamente indicati dalla legge. L’art. 52 del Codice Penale infatti afferma che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Parafrasando l’articolo menzionato, la difesa è legittima laddove: vi sia stata un’aggressione da parte di qualcuno; non ci sia stata possibilità di fuga o di salvataggio in altro modo; sia servita a tutelare l’incolumità sia propria, sia dei propri cari. Inoltre l’offesa in oggetto deve essere ingiusta; e cioè la parte che compie l’aggressione non deve essere, a sua volta, autorizzata. Inoltre deve essere attuale (deve cioè essere presente al momento in cui scatta l’esercizio del diritto di difesa).
Non irrilevante è poi il presupposto della proporzione tra difesa ed offesa, su cui peraltro si è giocato il dibattito politico di questi ultimi mesi. Discussione che, dopo accese polemiche, ha portato alla nuova legge sulla legittima difesa domiciliare.
Legittima difesa domiciliare: il rafforzamento del diritto di difesa nella nuova legge
Con la nuova legge accennata, la legittima difesa domiciliare è diventata, a tutti gli effetti, una categoria speciale di legittima difesa; la quale si differenzia dall’ipotesi generale, in quanto dà per automatica la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa. La volontà del legislatore è infatti stata quella di tutelare maggiormente chi è aggredito in casa o nel proprio studio, rafforzando l’esercizio della legittima difesa. Pertanto, in tutti i casi di violazione di domicilio, c’è proporzione tra offesa e difesa, qualora il privato usi un’arma o altro strumento di difesa, per tutelare la propria incolumità psicofisica, o quella dei propri cari, e per tutelare i propri beni o altrui, quando c’è rischio di aggressione e non c’è desistenza.
In sintesi, il giudice, in caso di controversia penale, non dovrà valutare se c’è stata o meno proporzione tra difesa ed offesa (tramite la produzione di elementi probatori), bensì la dovrà dare per presunta. Inoltre, la difesa in casa è sempre legittima se si verifica con arma legittimamente detenuta o con altro mezzo utile alla difesa, nelle circostanze in cui sussiste pericolo o minaccia per la propria salute psicofisica; e nei casi in cui siano minacciati beni propri o altrui. In quest’ultimo caso però, deve sussistere anche il concreto pericolo di aggressione e la non desistenza del delinquente (elementi che andranno provati in corso di causa).
È da sottolineare che non in tutti i casi di invasione del proprio domicilio (tipico è il caso del furto), la legge consente la scriminante della legittima difesa. Nelle circostanze in cui, ad esempio, il ladro si stia dando alla fuga, continua ad essere reato sparargli alle spalle.
Legittima difesa domiciliare: le novità del 2019 in tema di eccesso colposo
Una ulteriore questione, su cui è intervenuta la nuova legge, è quella inerente il cosiddetto eccesso colposo di legittima difesa. Tale concetto trova la sua fonte normativa all’art. 55 del Codice Penale. Detto in parole semplici, l’eccesso colposo è quella norma penalistica che reprime e punisce colui che, servendosi della legittima difesa, supera i limiti stabiliti dalla legge. Ad esempio causando lesioni fisiche al ladro che, nelle intenzioni, si voleva soltanto spaventare sparando in aria. La legge in oggetto è appunto intervenuta, modificando il contenuto di tale regola del Codice Penale.
Pertanto oggi abbiamo che non c’è punibilità per chi ha commesso il fatto, al fine di tutelare la propria o altrui incolumità psicofisica, se ha agito in stato di particolare vulnerabilità o grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Laddove in processo sia dimostrato che la condotta difensiva è stata attuata per il grave turbamento emotivo dovuto all’invasione da parte del delinquente, non varrà la punibilità per eccesso colposo.
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