Reddito di cittadinanza: requisiti, domanda e variazioni nucleo. Nota Inps

Con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019 l’Inps ha comunicato la disciplina del reddito di cittadinanza, elencando requisiti e info sulla domanda.

Reddito di cittadinanza: requisiti, domanda e variazioni
Reddito di cittadinanza: requisiti, domanda e variazioni nucleo. Nota Inps

Circolare ufficiale Inps sul Reddito di cittadinanza


Il reddito di cittadinanza è il protagonista della circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019. L’Istituto ha infatti voluto riepilogare le principali informazioni utili riguardo alla misura introdotta quest’anno, ricordando requisiti, modalità di presentazione della domanda e tutto ciò che ruota attorno al beneficio di sostegno al reddito, che per gli over 67 prende il nome di pensione di cittadinanza. Andiamo quindi a rivedere gli aspetti più importanti esaminati nella nota Inps, per poi lasciarvi il testo integrale della circolare in pdf alla fine dell’articolo.

Reddito di cittadinanza: domanda beneficio, quando presentarla

L’Inps informa che il reddito di cittadinanza può essere richiesto dopo il quinto giorno di ogni mese presso gli uffici di Poste Italiane. La richiesta può anche essere effettuata in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it. Infine le richieste possono essere presentate anche presso i CAF convenzionati con l’Inps.

Quindi le informazioni contenute nella domanda per il RdC, presente sul sito dell’Inps, sono trasmesse agli intermediari all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Entro i 5 giorni lavorativi seguenti, l’Inps opererà la verifica sul possesso dei requisiti, incrociando le informazioni contenute nel modulo, nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Inoltre, con riferimento alle informazioni sul nucleo familiare ai fini Isee, il modulo della domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica, a cui la domanda è associata dall’Inps. La stessa sarà poi definita dall’Inps entro la fine del mese successivo alla trasmissione del modulo all’Istituto.

Reddito di cittadinanza: i requisiti

La circolare illustra poi un ampio capitolo sui requisiti, distinguendoli in questo modo.

Reddito di cittadinanza: requisiti di residenza, precisazioni

Con riferimento all’articolo 2 comma 5 del Decreto Legge n. 4/2019, l’Inps precisa che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare nel caso in cui continuino a risiedere nella stessa abitazione, oppure nello stesso immobile, anche se in due stati di famiglia distinti. I nuclei diversi, in merito ai genitori separati o divorziati, sono quindi definiti da due residenze diverse.

Reddito di cittadinanza: requisiti di età

Sempre nell’ambito della definizione del nucleo familiare, l’Istituto fornisce importanti precisazioni sul requisito di età. Quest’ultimo deve essere inferiore a 26 anni affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori sia parte dello stesso nucleo familiare. Le condizioni essenziali sono il carico fiscale Irpef e la condizione di non coniugato e senza figli del soggetto stesso.

Reddito di cittadinanza: requisiti reddituali e patrimoniali

La verifica del possesso dei requisiti di reddito e di patrimonio avviene tramite l’attestazione Isee in corso di validità. Per avere diritto al reddito di cittadinanza, il nucleo familiare dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali.

Cosa s’intende per reddito familiare? S’intende quel reddito “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali.

In merito alla scala di equivalenza, questa è definita nel seguente modo. “Parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni componente minorenne, fino a un massimo di 2,1”.

Reddito di cittadinanza: requisiti reddituali e patrimoniali e beni durevoli

In merito al godimento dei beni durevoli, l’Inps ricorda e ribadisce quanto segue.

Reddito di cittadinanza: requisiti di compatibilità

Sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la Naspi o altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Al tempo stesso il RdC è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, a patto che i requisiti previsti siano mantenuti. In questo caso, al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà indicare nel Quadro E del modulo se uno o più componenti del nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’Isee.

Reddito di cittadinanza e variazioni del nucleo familiare

In caso di variazioni significative in merito alla percezione del reddito di cittadinanza, sarà necessario comunicarle tempestivamente. Andiamo a esaminare i singoli casi di variazione.

Reddito di cittadinanza: variazione del nucleo familiare

Nell’eventualità il nucleo familiare subisca una variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini Isee, il nucleo stesso dovrà presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Solo nel caso in cui la variazione del nucleo dipenda da nascita o da un decesso, non bisognerà presentare nuova domanda di RdC. Il soggetto è tenuto anche a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. E la stessa comunicazione dovrà essere inoltrata quando lo stato detentivo o il ricovero cessa.

La stessa comunicazione dovrà essere presentata in caso di dimissioni volontarie dal lavoro di un componente del nucleo familiare, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa. Tali comunicazioni andranno presentate tramite l’apposito modello RdC/PdC-Com, ovvero il modulo Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza Esteso entro 30 giorni dall’evento.

Reddito di cittadinanza: le variazioni patrimoniali e di attività lavorativa

In caso di variazioni patrimoniali, il beneficiario della misura è tenuto a comunicare all’Inps ciascuna variazione del patrimonio riguardanti i beni immobili che vada a inficiare sui requisiti del beneficio. Il termine massimo è entro 15 giorni dall’evento e la comunicazione dovrà essere presentata tramite il succitato modulo RdC/PdC-Com.

Le variazioni in materia di attività lavorativa andranno comunicate entro 30 giorni dall’evento tramite il modello RdC/PdC-Com Esteso che andrà presentato presso i CAF.

Reddito di cittadinanza: circolare Inps n. 43/2009 in pdf

Per consultare integralmente la circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019, vi invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile.

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