Iban conto corrente Poste o banca sbagliato, no verifica obbligatoria
Conto corrente: cosa succede se facendo un bonifico ci si accorge di aver sbagliato l’Iban del beneficiario? La sentenza della Corte Europea
Bonifico con Iban errato
Cosa succede se facendo un bonifico ci si accorge di aver sbagliato l’Iban del beneficiario? Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, i prestatori di pagamento – quindi, le banche o le poste – non hanno l’obbligo di verificare la corrispondenza tra codice inserito e destinatario desiderato.
Conto corrente: sulla stessa linea dell’Abf
La decisione dei giudici europei si muove sulla stessa linea di un altro noto pronunciamento in merito alla stessa questione emanato tempo fa dall’Arbitro Bancario Finanziario. Quest’ultimo stabilisce che le banche o le poste nell’esecuzione di un bonifico disposto da un correntista hanno da verificare soltanto la correttezza dell’Iban. In breve, il prestatore del pagamento non è responsabile in caso di inesattezza, cioè se il codice non corrisponde a quello del beneficiario desiderato. Dunque, banche e poste non hanno alcuna responsabilità neanche nel caso in cui la somma inviata tramite bonifico arriva alla persona sbagliata.
Conto corrente: nessun controllo obbligatorio
Il caso su cui si è espressa la Corte Europea riguarda un bonifico effettuato alla Tecnoservice da un debitore. Quest’ultimo, nel 2015, ha effettuato un bonifico alla suddetta ditta tramite il suo conto corrente Poste Italiane. In seguito è emerso che l’Iban del destinatario indicato dal debitore non era quello della Tecnoservice.
Non avendo mai ricevuto il denaro che le spettava, la ditta ha presentato ricorso contro Poste al Tribunale di Udine. L’accusa rivolta, appunto, era quella di non aver verificato l’esatta corrispondenza tra nome del destinatario del bonifico e codice Iban indicato. Insomma, Poste ha acconsentito alla trasmissione di un bonifico “evidentemente” sbagliato.
Poste si è difesa affermando di non aver l’obbligo di procedere ad alcun controllo su tale aspetto. Dunque, il Tribunale di Udine ha interpellato i magistrati Ue; essi hanno confermato che in base all’interpretazione letterale delle norme – volte a mantenere efficienti e rapidi e pagamenti – l’istituto prestatore non ha l’obbligo di verificare la corrispondenza tra nome del beneficiario del bonifico e codice Iban indicato.
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