Legge 104: trasferimento caregiver o assistente, quando si può richiedere
Ultime notizie sulla Legge 104 con un’ordinanza della Cassazione che si è pronunciata sul ruolo del caregiver e sulla possibilità di trasferimento.
Trasferimento legge 104 per caregiver
Quando si parla di Legge 104 il ruolo del caregiver è sempre al centro dell’attenzione. Il caregiver è quella figura che, non retribuito e imparentato con un soggetto disabile, si presta all’assistenza di quest’ultimo. L’assistenza è intesa come sanitaria, ma anche in senso lato. In breve, il caregiver può accudire il parente disabile al fine di agevolarlo nelle azioni della vita quotidiana, ma anche fare delle commissioni per il suo conto. Ad esempio, fare la spesa, pagare un bollettino alla Posta, oppure recarsi in farmacia per prendere dei medicinali. Tutte azioni che il soggetto disabile ha difficoltà a compiere e per questo è assistito dal familiare caregiver, ovvero, letteralmente, colui che presta cura, assistenza.
Legge 104 e trasferimento caregiver: come funziona
La Legge 104 art. 33 comma 3 definisce il caregiver come un lavoratore dipendente del settore pubblico o privato che assiste persona con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della stessa Legge). Il lavoratore può essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Ma anche entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età, siano deceduti o mancanti, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. Al comma 5 articolo 33 della succitata Legge si legge quanto segue. “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Legge 104 e caregiver: il criterio della convivenza
Gli articoli 19 e 20 della Legge n. 53/2000 hanno poi modificato alcune piccole parti della Legge 104 e dell’articolo che a noi interessa In particolare, all’articolo 19, comma 1b, si stabilisce la soppressione delle parole “con lui convivente”. Ovvero, il criterio della convivenza non risulta più necessario. Ciò è precisato poi all’articolo 20 della Legge del 2000 sopraccitata. “Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori e ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente”.
Legge 104 e trasferimento caregiver: la decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza (la n. 6150) la Cassazione si è pronunciata sul trasferimento del caregiver. La questione, regolamentata dalla Legge come sopra abbiamo visto, faceva trasparire un dubbio ormai sciolto. Ovvero, se la possibilità di essere trasferiti a una sede di lavoro più vicina al domicilio del parente con handicap da assistere potesse essere attiva solo all’inizio del rapporto di lavoro e non anche durante lo svolgimento dello stesso.
La Cassazione ha dunque decretato che il caregiver ha la possibilità di scegliere la sede più vicina al domicilio dell’assistito non solo all’inizio del rapporto di lavoro, ma anche nel corso dello stesso, tramite apposita domanda. “La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato”, scrivono gli ermellini. E quindi risulta “irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”. Una logica conclusione rafforzata anche dalla modifica avvenuta con la Legge n. 53/2000 sopraccitata, che di fatto ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato. E in via ulteriore anche dalla Legge n. 183/2010: qui, infatti, all’articolo 10, si stabilisce la soppressione dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza.
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