Assegni familiari 2019 in periodi non lavorati vanno versati. La sentenza
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corresponsione degli assegni familiari 2019 per i periodi non lavorati dai dipendenti. Ecco cosa ha stabilito
Con la sentenza n. 6870 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello di Brescia in merito alla corresponsione degli assegni familiari 2019 da corrispondere ai lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato anche nei periodi non lavorati. La Corte d’Appello di Brescia affermava infatti che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione di lavoro “avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi nei quali rimaneva in attesa di assegnazione percependo l’indennità di disponibilità”.
Assegni familiari 2019: il rapporto tra il lavoratore e il somministratore
La Cassazione ha quindi spiegato che “il rapporto di lavoro intercorre tra lavoratore e somministratore”. E che inoltre “resta in vita anche quando il lavoratore non è inviato in missione, ma rimane in attesa di assegnazione”. La causa di questo è data dalla disponibilità da parte del lavoratore di energie lavorativa. “Obbligazione che contrassegna il lavorare alle dipendenze altrui”, che è anche presente “nel periodo di attesa”, collocandosi “nella fase preparatoria dell’adempimento”.
Assegni familiari 2019: quando è un diritto
Inoltre, “negli intervalli di non lavoro, quando il datore di lavoro somministrato non chiede al lavoratore di adempiere, si configura un obbligo a carico del datore i cui effetti sono disciplinati dalla stessa legge con la previsione del pagamento di un’indennità di disponibilità che ha natura retributiva e di corrispettivo dell’obbligazione della messa a disposizione del lavoratore”. Da questo la presunzione del diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi di attesa.
Assegni familiari 2019: versamento va effettuato, ecco perché
Gli ermellini ricordano che in caso di contratto a tempo indeterminato, nello stesso è da stabilire la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposte dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavorare resta in attesa. Da ciò ne deriva la permanenza del legame funzionale tra somministratore e lavoratore, anche in questi periodi di attesa. Ovvero nei periodi in cui il lavoratore resta in attesa dell’assegnazione di una missione.
Assegni familiari 2019: quando avviene il riconoscimento
Pertanto, alla luce della natura e della tipologia del contratto di lavoro, sotto l’aspetto retributivo e contributivo, “il riconoscimento degli ANF ai lavoratori somministrati anche nella fase di disponibilità risponde alle caratteristiche peculiari del lavoro somministrato a tempo indeterminato e alla ratio dell’istituto degli assegni al nucleo familiare”.
Assegni familiari 2019 ai lavoratori somministrati in disponibilità: le reazioni
Ampia soddisfazione da parte del NIDIL-CGIL Bergamo, che già nel 2010 lanciò un primo ricorso finalizzato al riconoscimento del diritto ai lavoratori somministrati. Riscontro positivo per voce dei sindacalisti Paola Redondi, attuale segretaria generale di NIDIL-CGIL e Mauro Rossi. “Con questa sentenza si concretizza il lavoro avviato parecchi anni fa insieme all’avvocato Loredana Baschenis”, hanno commentato. “Invitiamo chi si trovi a lavorare a tempo indeterminato per le Agenzie per il lavoro a rivolgersi ai nostri sportelli per tutte le informazioni e la consulenza su questa novità”. A breve sarà lanciata anche una campagna di informazione sulla novità. “Auspichiamo che l’Inps recepisca al più presto la decisione della Corte di Cassazione, riformando il proprio approccio interpretativo e ristorando nel loro diritto tutti quei lavoratori che nel corso di questi anni hanno subito una grande ingiustizia”, hanno concluso in una nota congiunta NIDIL-CGIL e INCA nazionale.
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