Conguaglio bolletta luce 2019: saldo positivo o negativo e prescrizione

Conguaglio bolletta luce: di solito è quanto si deve alla società erogatrice del servizio per ripianare un debito accumulato nel corso del tempo

Conguaglio bolletta luce 2019: saldo positivo o negativo e prescrizione
Conguaglio bolletta luce 2019: saldo positivo o negativo e prescrizione

Prescrizione bolletta luce


Può capitare, analizzando le varie voci di pagamento riportate su una bolletta qualunque, di vedersi accreditato un importo più consistente rispetto alle attese per via di un conguaglio.

Conguaglio bolletta luce 2019: cos’è?

Il conguaglio è quanto dovuto dall’utente alla società erogatrice del servizio per ripianare un debito accumulato nel corso del tempo. In sostanza, il conguaglio è la differenza tra quanto ha effettivamente consumato l’utente e la stima dei consumi effettuata dalla società che eroga il servizio. Tale discrepanza si va a determinare, nella maggior parte dei casi, in quanto la società erogatrice invia la bolletta senza aver a disposizione la cosiddetta lettura del contatore; per determinarne l’importo la società si basa sulla media dei consumi. Quindi, al controllo dei consumi reali dell’utente (tramite lettura del contatore) viene effettuato il calcolo della differenza con la media. La cifra che risulta da questa operazione è, come si diceva, l’importo del conguaglio.

Conguaglio bolletta luce 2019: può anche essere positivo

Tuttavia, non è detto che dopo il controllo dei consumi effettivi non risulti un credito dell’utente nei confronti della società erogatrice del servizio. In pratica, è possibile che l’importo delle bollette calcolato in base alla media sia più alto di quello determinato dai consumi effettivi. In questo caso, a seguito alla lettura del contatore, il calcolo risulterà a favore dell’utente, dunque, il credito gli verrà scalato dalla bolletta successiva.

Un paragrafo a parte merita la prescrizione del conguaglio. Infatti, la richiesta di saldare un debito accumulato comunicata dalla società erogatrice di un servizio ha una scadenza. Di recente, il termine è stato abbassato da cinque a 2 anni. Per dirla in breve, ogni pretesa di pagamento del conguaglio non ha più valore passati due anni dalla data del primo marzo 2018. Se la società invia un conguaglio più vecchio di 2 anni, che si riferisce per esempio a 5 anni prima, l’utente può rifiutarsi di pagarlo interamente e corrispondere soltanto quanto dovuto per gli ultimi 2 anni. Inoltre, è possibile segnalare il comportamento scorretto della società all’Agcom; l’Antitrust potrebbe imporre a quest’ultima la restituzione di quanto richiesto illegittimamente.

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