Spese mediche detraibili o deducibili nel 730 precompilato 2019: quali sono
Spese mediche detraibili o deducibili nel 730 precompilato 2019, una serie di informazioni utili sulle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie.
Differenza detrazioni e deduzioni
È possibile pagare meno tasse in base alle spese mediche sostenute? Si. Ma cosa bisogna fare? E soprattutto quali sono le spese detraibili, quali quelle deducibili e quale documentazione serve presentare per avere diritto a pagare meno tasse? Proviamo a rispondere a tutte queste domande.
Spese mediche, differenza tra spese deducibili e spese detraibili
Il cittadino-contribuente nel presentare il Modello 730 può presentare la documentazione che attesta le spese deducibili e detraibili rispetto all’anno precedente. Riferita sia alla persona che presenta la dichiarazione che ai familiari fiscalmente a carico del dichiarante (qui un articolo su detrazioni per familiari non a carico).
Quale è la differenza tra spese deducibili e spese detraibili? Le spese deducibili sono sottratte dall’ammontare del reddito complessivo. Invece le spese detraibili sono da sottrarre in percentuale, dall’imposta lorda.
Nel caso in cui la dichiarazione contempli sia spese deducibili che detraibili si dovrà calcolare prima l’ammontare complessivo. Successivamente calcolare l’importo delle spese deducibili. E ancora dopo calcolare la differenza per sottrazione delle spese detraibili.
Prima di entrare dettagliatamente nel merito della questione possiamo presentare una prima grande distinzione.
Pertanto segnaliamo che nell’elenco delle principali spese deducibili nel 730 rientrano le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. Mentre le spese mediche sono una delle principali voci delle spese detraibili.
Spese mediche: tipologia maggiormente richiesta tra le detrazioni prevista
Infatti come riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate le spese sanitarie rappresentano la tipologia più richiesta tra le varie voci detraibili presenti nella dichiarazione dei redditi. In base ai dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2018 dall’Agenzia delle Entrate il valore totale delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2017 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali è stato di 720 milioni di euro.
Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Spese mediche, conservare la documentazione
Passiamo ora alle regole generali. Infatti per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Spese mediche, detrazione al 19%
Quale è la misura della detrazione? Sempre secondo le informazioni riportate dall’Agenzia delle Entrate è possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.
Mentre alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione).
Quali sono le spese mediche detraibili?
Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle dimedicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
- acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le
- protesi sanitarie).
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tutte queste spese – comunica l’Agenzia delle Entrate – possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. E va considerato che se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
Spese mediche deducibili, informazioni utili
Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, tutte le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione.
Spese ammesse in deduzione:
- le spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico;
- le spese di assistenza specifica e si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
- prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
In più le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
- siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap;
- siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
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