Modello 730 infedele, le sanzioni
Con la conversione in Legge del Dl 4/2019 ci sono alcune novità anche in materia contabile. Come quelle previste per il visto infedele sul modello 730 e sul regime sanzionatorio che subisce delle riduzioni, con grande soddisfazione dei commercialisti e degli esperti contabili. La novità è contenuta nell’articolo 7-bis aggiunto in via definitiva al DL 4/2019. L’articolo rivede quanto espresso nel Dlgs n. 241/97 (art. 39) come modificato dal DL n. 193/2016, da sempre oggetto di contestazione da parte dei professionisti interessati.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: la normativa di riferimento – Parte I
All’art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 241/97 si legge quanto segue.
- Ai responsabili dell’assistenza fiscale che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità DM n. 164/1999 articolo 13, i responsabili dell’assistenza fiscale sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, a condizione che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In caso di dichiarazione rettificativa del contribuente, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. Nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: la normativa di riferimento – Parte II
- Al professionista che rilascia una certificazione tributaria infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolari gravità. Si considera particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione.
- Nei casi di violazioni relative a quanto sopra riportato, il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidamente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: cosa dice l’art. 7-bis del DL 4/2019 – Parte I
L’articolo 7-bis introdotto di recente nel Dl 4/2019 sostituisce il testo che compare alla lettera a) dell’articolo 1 del Dlgs sopraccitato. Ai responsabili dell’assistenza fiscale “che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del DM 164/1999 non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i responsabili dell’assistenza fiscale sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
Inoltre, “il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”. In questo caso “la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 572/1997”.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: cosa dice l’art. 7-bis del DL 4/2019 – Parte II
Quindi la violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e in caso di controlli nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni. In caso di violazioni reiterate o di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei soggetti stessi la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da 1 a 3 anni. Se le violazioni si ripetono anche dopo il periodo di sospensione, è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Per violazione particolarmente grave si intende il pagamento della suddetta sanzione.
Infine è stata abrogata la parte che obbligava il contribuente al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in caso di dichiarazione rettificativa.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: le novità riassunte
Le principali novità inserite dal nuovo art. 7-bis del DL 4/2019 possono essere riassunte nel modo seguente. Nell’eventualità ci siano incongruenze nella dichiarazione dei redditi, commercialisti e Caf saranno tenuti a pagare solamente le sanzioni. Decade quindi l’obbligo del versamento di una somma pari alle imposte e agli interessi non versati dal contribuente. La sanzione sarà solo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata. Questa è ulteriormente riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso nei tempi prestabiliti.
Sanzioni modello 730 infedele ridotte: la soddisfazione del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha accolto con ampia soddisfazione la novità, avendo da sempre contestato l’operatività e la rigidità del sistema sanzionatorio finora in auge. “Con la conversione in legge del DL 28 gennaio 2019, n. 4 su reddito di cittadinanza e pensioni, è stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e Caf nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730”, ha dichiarato il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità Gilberto Gelosa. Dopo aver ricordato la contrarietà nei confronti del vecchio regime, denunciando a più riprese la palese incostituzionalità “sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata”. Da qui la novità dell’art. 7-bis rappresenta “un risultato importante per il quale esprimiamo soddisfazione”.
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