Limiti antiriciclaggio 2019
Ci sono alcune novità importanti sul limite antiriciclaggio, entrate in vigore dal 1° aprile 2019. Queste riguardano prevalentemente le movimentazioni di denaro pari o superiori a 10.000 euro mensili, relativamente sia ai versamenti sia ai prelievi. Le segnalazioni andranno fatte anche nel caso in cui tale importo sia “rateizzato” con importi pari o superiori a 1.000 euro.
Limite antiriciclaggio 2019: cosa dice la normativa
La normativa in materia, è consultabile all’art. 47 del Decreto Legislativo n. 231/2007 ed elenca i ruoli prevalenti della UIF, ovvero della Unità di Informazione Finanziaria, a seguito delle segnalazioni ricevute. La UIF:
- Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute e delle operazioni sospette non segnalate di cui è a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri. Oppure sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
- Effettua approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
- Archivia le segnalazioni ritenute infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi;
- Trasmette, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni completate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ne informano il Procuratore Nazionale Antimafia, in caso siano attinenti alla criminalità organizzata.
Limite antiriciclaggio 2019: cosa cambia dal 1° aprile
Dal 1° aprile 2019 ci sarà un nuovo criterio di comunicazione oggettiva finalizzato alla prevenzione del riciclaggio e stabilito dall’UIF. Da questa data, infatti, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’UIF i dati relativi ai clienti che effettuano movimenti di denaro contante di importo uguale o superiore ai 10.000 euro mensili. Il calcolo sarà considerato in entrata (versamenti) e in uscita (prelievi) alla stessa misura. L’Unità riceverà così i nominativi dei clienti che effettuano movimentazioni complessive (attive e passive) per 10 mila euro mensili. Le comunicazioni riguarderanno anche le operazioni singole che portano mensilmente a quella cifra. E relative dunque ai movimenti di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro.
Per quanto riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno 2019, ovvero il primo trimestre in cui la nuova normativa sarà applicata, la scadenza prevista per la comunicazione delle segnalazioni all’UIF è quella relativa al termine per le comunicazioni di luglio. Ovvero il 15 settembre 2019.
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