Sappiamo della diffusione che continua ad avere il contratto di affitto, anche in relazione alla difficoltà – per molti cittadini – ad accedere al mutuo. Vediamo di seguito di fare il punto su alcuni aspetti che probabilmente non sono ben noti a tutti, ma che sono parte integrante delle dinamiche del contratto di affitto: quelli relativi al deposto cauzionale e agli interessi legali della locazione.
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Contratto affitto: perché occorre versare un deposito cauzionale?
La legge è chiara: in tutti i casi in cui è in gioco un contratto di affitto, tra i doveri che nascono dal contratto e che l’affittuario deve rispettare, c’è quello del versamento del cosiddetto deposito cauzionale o cauzione d’affitto. In pratica, all’inquilino, è richiesto non solo di far fronte al pagamento del canone; ma anche di offrire una garanzia in denaro, che possa coprire o ridurre gli eventuali danni provocati dalla sua permanenza in casa. In verità, non è soltanto questa la finalità del deposito in oggetto. Infatti, la cauzione è prestata anche al fine di garantire comunque l’adempimento delle obbligazioni da parte dell’affittuario. Ci si riferisce ovviamente al pagamento dei canoni di affitto e degli oneri accessori.
Contratto affitto: qual è l’importo massimo della cauzione e il fattore degli interessi legali
Fonte normativa di riferimento in questo settore è la legge n. 392 del 1978, che reca il titolo “Disciplina delle locazioni di immobili urbani“. In tale provvedimento troviamo indicato l’importo massimo che può avere il suddetto deposito di garanzia. Esso non può superare le 3 mensilità del canone. E ciò sia nell’ipotesi che si tratti di affitto di un appartamento; sia che si tratti di affitto di locale ad uso commerciale come, ad esempio, un negozio. La cauzione, una volta cessata la locazione, va restituita all’affittuario, a patto che questi abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.
Però è da chiarire un altro punto, che forse a molti sfugge. La somma depositata a titolo di cauzione comporta, nel tempo, il prodursi di interessi legali. Il locatore ha cioè l’obbligo di corrispondere tali interessi al conduttore, alla fine di ogni anno di affitto. Su questo tema ha preso posizione la stessa Corte di Cassazione che, occupandosi di un caso concreto, ha precisato che – laddove il locatore non versi annualmente quanto dovuto all’affittuario a titolo di interessi – dovrà farlo al termine del contratto di affitto, in un’unica soluzione (si tratta della sentenza n. 9287 del 1987).
Interessi legali nella locazione: le novità introdotte dal Ministero dell’Economia
Occorre a questo punto, far notare che qualche mese fa il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto sul tema delle locazioni di immobili urbani con un decreto ministeriale. L’oggetto del provvedimento è stata la modifica del saggio o tasso di interesse legale. In particolare, la legge dice che il tasso degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Mef, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce, può cambiarne annualmente la misura; sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Ed in effetti il Ministero è intervenuto con la modifica del saggio o tasso di interesse legale, fissato ora allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Per il 2018 la misura del saggio di interesse era invece pari allo 0,3 per cento. Questa novità è chiaramente rilevante, dato che la misura del saggio degli interessi legali vale anche per ciò che concerne il versamento degli interessi sui depositi cauzionali visti sopra.
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