Esito controllo visita fiscale
Tra le ultime novità in materia di visita fiscale Inps spicca la possibilità da parte del datore di lavoro di consultare online l’esito della visita di controllo effettuata dal medico legale dell’Inps. Ciò consente un legame più diretto tra il datore di lavoro, l’Inps e il lavoratore stesso, con il primo soggetto che avrà facoltà di controllare l’esito della visita medica di controllo.
Visita fiscale Inps: gli obblighi del lavoratore
Come è ben noto, il lavoratore dipendente in malattia ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità. Durante questi orari, che si distinguono tra dipendenti pubblici e privati, il soggetto deve farsi trovare al domicilio indicato sul certificato medico. E risultare reperibile, nell’eventualità arrivi il medico fiscale a effettuare il controllo, disposto d’ufficio o ordinato dal datore di lavoro. Quest’ultimo, grazie a una nuova funzionalità, potrà consultare online l’esito del controllo.
Visita fiscale Inps: come scoprire l’esito del controllo online
Come fare? Sarà sufficiente accedere al portale inserendo le proprie credenziali e recarsi nella sezione Richiesta Visite Mediche di Controllo. Da qui si potrà selezionare l’opzione relativa agli Esiti delle Visite d’Ufficio e consultare le visite effettuate, seguendo la procedura indicata. Come si legge nel messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, le amministrazioni pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo Unico possono consultare gli esiti delle visite fiscale disposte d’ufficio dall’Istituto.
Visita fiscale Inps: la funzione Consulta Verbale Giustificabilità
Infine, selezionando la voce Consulta Verbale Giustificabilità, il datore di lavoro avrà la possibilità di scaricare il parere medico-legale dell’Inps in documento pdf. A tal riguardo occorre fare una precisazione. L’Istituto, infatti, informa che l’ufficio medico-legale della struttura territoriale Inps è tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità sopraccitata “comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parare sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro”.
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