Legge 104 obesi
L’obesità è un handicap? In quanto tale consentirebbe al soggetto che ne soffre di vedersi assegnati i diritti e le agevolazioni garantite dalla Legge 104? E la percezione dell’assegno di invalidità? Andiamo con ordine e cerchiamo di rispondere a ogni domanda, chiarendo alcune questioni con riferimento alla normativa e alle ultime sentenze della giurisprudenza.
Legge 104 e assegno di invalidità: l’obesità è un handicap?
Sì, l’obesità può essere considerata un handicap. Lo ha ribadito anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la causa C-270/16. L’episodio riguarda un dipendente di un’impresa di pulizie licenziato dalla sua azienda per le troppe assenze causa malattia. Il dipendente, tuttavia, risultava gravemente obeso e pertanto disabile. La grave obesità, inficiando negativamente sulla sua mobilità, è considerata dunque a tutti gli effetti un handicap.
Legge 104 e invalidità: cosa spetta alle persone obese
Alla luce di quanto sopra riferito, una persona obesa si può sottoporre alla visita della commissione medica dell’Asl e farsi riconoscere una percentuale di invalidità. Sintetizzando, un soggetto affetto da grave obesità, tale da avere effetti negativi sulla mobilità e sull’integrazione nella vita sociale, risulta invalido e come tale ha diritto alle agevolazioni garantite dalla Legge 104.
Sotto questo aspetto è molto interessante la sentenza n. 16251 della Suprema Corte di Cassazione I Sez. Civile, che ha trattato il caso di una signora obesa che chiedeva il riconoscimento dell’invalidità al 74%, ovvero la soglia raggiunta la quale si può percepire l’assegno mensile. Una richiesta rigettata dal Tribunale di Torino prima e dalla Corte d’Appello poi, semplicemente perché all’obesità sono associate percentuali che vanno dal 31% al 40%. Le agevolazioni comprese in questa fascia riguardano prevalentemente la concessione gratuita di protesi e ausili. Non dunque l’assegno, per il quale bisognerebbe avere una percentuale pari o superiore al 74%.
Assegno di invalidità per obesi: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione ha invece accolto le richieste della ricorrente. Pur confermando le percentuali comprese nelle tabelle ministeriali per l’invalidità, va anche riconosciuto che tali percentuali considerano solo persone con “indice di massa corporea compreso tra 35 e 40”. Non tenendo dunque conto delle nuove forme di obesità, né tantomeno di quelle più gravi. Considerando che la ricorrente aveva un indice di massima corporea pari a 57,7, i giudici hanno decretato come per questi gravi livelli di obesità debba essere sviluppata un’indagine più approfondita per dichiarare il grado di invalidità effettivo al di là di quanto precisato dalle tabelle ministeriali.
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