Prelievo contanti: limiti 2019, quando scatta la segnalazione e chi rischia
Cosa prevede la legge antiriciclaggio sul deposito e prelievo contanti per cifre pari o superiori a 10.000 euro. Quali sono gli obblighi per le banche.
Limiti prelievo contanti
Al fine di reprimere le ipotesi di finanziamento di attività illecite quali, ad esempio, i reati di terrorismo o di riciclaggio, oggi la legge prevede nuovi e più rigidi controlli verso le operazioni di versamento e prelievo, effettuate in banca. Vediamo meglio di che si tratta.
Prelievo contanti: chi è obbligato a segnalare e qual è la finalità
Si tratta in pratica dell’obbligo di comunicazione oggettiva (così è definita dalle norme), che le banche hanno e che comporta che gli istituti finanziari segnalino mensilmente al Fisco (in particolare alla Uif), ogni tipo di dato che attenga a movimenti di deposito o prelievo, pari o superiori a 10mila euro. Tale segnalazione sarà obbligatoria non solo nel caso di unica operazione pari o superiore a 10mila euro; ma anche nelle ipotesi in cui tale importo è determinato da più operazioni distinte. Ad esempio corrispondenti ciascuna a prelievi o depositi per 1000 euro. In particolare sul tema è intervenuta recentemente la Uif che, nelle istruzioni per le comunicazioni oggettive del 28 marzo scorso, ha appunto chiarito i contorni di tale comunicazione. Peraltro, per il calcolo della somma, i prelievi e i versamenti sono intesi in via cumulativa, senza compensazioni fra operazioni.
Per capire la finalità di queste previsioni, occorre fare riferimento al decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007 che, all’art. 47, afferma con chiarezza che i dati saranno utilizzati: “per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo“. È chiaro pertanto che potrebbe suonare il campanello d’allarme laddove un qualsiasi soggetto sia rintracciato nel movimentare ingenti masse di contanti.
Quali dati sono da segnalare e quali sanzioni sono previste?
Circa il contenuto che deve avere la comunicazione oggettiva, essa conterrà tutti i dati inerenti soggetti, rapporti, date, importi e causale delle operazioni. Inoltre riporterà la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta e i dati identificativi del cliente o dell’esecutore. Tali comunicazioni sono trasmesse alla Uif, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. La Uif, istituita dal richiamato decreto antiriciclaggio, ha appunto compiti di controllo e vigilanza su eventuali fenomeni di riciclaggio.
Sul piano sanzionatorio, la normativa antiriciclaggio è chiarissima: l’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte delle banche verso l’Uif comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro.
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