Importanti novità sul fronte della pace fiscale 2019: i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti arrivano con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 6 del 1° aprile 2019. Con riferimento agli articoli 6 e 7 (comma 2-b e 3) del DL n. 119/2018, l’AdE ha fornito diverse precisazioni a riguardo.
Pace fiscale 2019: nuova circolare AdE sulla definizione agevolata
Tale normativa ha infatti introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, “aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”. E nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte” entro il 24 ottobre 2018 e, alla data di presentazione della domanda, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Tale istituto consentirà ai contribuenti la possibilità di chiudere le vertenze fiscali tramite il pagamento di specifici importi correlati al valore della controversia.
Pace fiscale 2019: definizione agevolata liti pendenti, la scadenza
La scadenza da tenere a mente è quella del 31 maggio 2019, termine entro il quale i contribuenti dovranno presentare la domanda (per via telematica) pagando l’importo agevolato in un’unica soluzione (per importi inferiori ai 1.000 euro). Oppure la prima rata di quanto dovuto. Nel testo del DL si legge infatti quanto segue.
Pace fiscale 2019: definizione agevolata liti pendenti, come funziona
“Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.
Definizione agevolata liti pendenti, come avviene
Come ricorda la circolare, la definizione agevolata delle controversie pendenti può avvenire in queste modalità.
- Pagamento di una somma pari al valore della controversia se il ricorso in primo grado non è stato notificato al 24 ottobre 2018 oppure non vi sia stata pronuncia definitiva al momento di presentazione della domanda;
- Pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non abbia ottenuto alla stessa data una decisione giurisdizionale non cautelare;
- Il Pagamento di un importo percentuale del valore della controversia diversificato in base allo stato del giudizio;
- Versamento del 5% del valore della controversia in caso di vertenza pendente alla Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Nell’eventualità non ci siano importi da versare, la definizione andrà a perfezionarsi solo tramite la presentazione della domanda. Non sono definibili quelle liti che sono già in fase di riscossione, ma fanno eccezione i ruoli che emergono dalla rettifica dei dati indicati in dichiarazione.
Pace fiscale 2019: definizione agevolata liti pendenti, la circolare AdE in pdf
Per consultare la versione integrale della circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate, vi invitiamo a selezionare questo pdf scaricabile.
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