È ormai prossima a diventare legge, la riforma del codice civile relativa all’istituzione – anche in Italia – dei cosiddetti patti o accordi prematrimoniali. Se ne parla in effetti da molto e finalmente, sarà presto norma vigente la possibilità di introdurre, prima del matrimonio, questo tipo di previsione. Vediamo meglio di che si tratta.
Qual è la funzione del patto prematrimoniale?
È una riforma che sicuramente favorisce rapporti coniugali nitidi e alla luce del sole, con minor rischi di separazioni e divorzi turbolenti. I patti prematrimoniali hanno infatti la funzione di essere dei contratti tra i futuri marito e moglie, mirati a stabilire in anticipo le conseguenze di un eventuale separazione e divorzio. Fino ad oggi, tali patti erano considerati nulli e quindi privi di effetti giuridici. La rilevanza di essi è invece indubbia, se si pensa che saranno determinabili – previamente – aspetti come l’entità dell’assegno di mantenimento, a chi andrà la casa coniugale, la divisione dei beni e i rapporti con i figli. È chiaro che un ulteriore vantaggio dei patti prematrimoniali è che essi determineranno, nel tempo, un minor quantitativo di controversie familiari e divorzili, proprio per la loro natura di accordi destinati a prevenire attriti nella coppia.
La legge Cirinnà del 2016 è intervenuta, invece, con riguardo alle coppie conviventi (oltre che sulle note unioni civili). Ad esse è già concesso di accordarsi sulle conseguenze della rottura del legame, attraverso i patti di convivenza. In pratica, sono patti patrimoniali applicati alle coppie di fatto.
Quali sono gli obblighi previsti per chi stipula patti prematrimoniali?
È chiaro che tali accordi sono caratterizzati dal concedere libertà quasi totale alla coppia, circa i contenuti degli stessi. Essi, tra l’altro, potranno essere stipulati sia prima del matrimonio, sia durante. Però ciò non toglie che la legge pone lo stesso qualche vincolo. In particolare, il patto previsto dovrà essere comunque rispettoso delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume. Sarà quindi esclusa la validità di un patto che, ad esempio, impedisca ad uno dei due di avvalersi dell’assegno di mantenimento, oppure che deroghi ai reciproci doveri della coppia durante il matrimonio. Ad esempio, attraverso un’autorizzazione reciproca al tradimento.
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