Fattura elettronica 2019 con nome o cognome sbagliati, cosa accade
Una fattura elettronica con nome e cognome sbagliati ma con tutti gli altri dati giusti è considerata formalmente corretta o no? Rispondiamo.
L’obbligo di fattura elettronica tra privati è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019. A riguardo ci sono ancora alcuni dubbi e domande che spesso i professionisti pongono agli esperti. Può infatti capitare che nel processo di un’emissione di fattura elettronica siano commessi alcuni errori, di entità più o meno importante. Tuttavia, anche in caso di assenza di alcuni dati, il Sistema di Interscambio può approvare la fattura, non denotando alcuna irregolarità. Un esempio: una fattura elettronica contiene tutti i dati giusti (numero partita Iva, codice fiscale, indirizzo e così via), ma non il nome e cognome. Va rifatta (previo nota di credito) o risulta regolare anche così?
Fattura elettronica senza nome e cognome: è corretta?
Quanto sopra riferito è l’oggetto della domanda di una professionista all’esperto Salvatore De Benedictis su AgendaDigitale. La risposta, sinteticamente, volge verso la correttezza del documento. Anche perché sulla fattura compaiono i dati che permettono di individuare fiscalmente il professionista. Tuttavia può essere utile consultare anche la normativa di riferimento.
Stando a quanto riporta l’articolo 21 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 in merito alla fatturazione delle operazioni (modificato dalla Legge n. 228/2012), tra le indicazioni che deve contenere la fattura figura anche il seguente elemento.
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.
Pertanto, in caso di errore di inserimento nel campo Denominazione, la fattura potrebbe risultare non propriamente corretta.
Fattura elettronica senza nome e cognome: previste sanzioni?
Al tempo stesso, fa notare l’esperto di fatturazione elettronica, l’errore in questione non è tale da determinare una relativa sanzione. Lo stabilisce l’articolo 6 (comma 5-bis) del Dlgs n. 472/1997.
“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Effettivamente, se la fattura contiene tutti gli altri dati che contribuiscono a identificare il soggetto Iva, l’eventuale omissione di nome e cognome, dovuta a un mero errore di distrazione, dovrebbe risultare comunque corretta. In ogni caso, viziata da un errore non rilevante per il sistema di riconoscimento ai fini fiscali.
Vien da sé, se il dubbio permane, che è possibile effettuare una nota di credito, soprattutto nel caso in cui la fattura elettronica sia stata ritenuta regolare per il SdI, ma con errori per il destinatario. Come abbiamo scritto in questo articolo, in tale eventualità sarà possibile emettere dunque nuova fattura con i dati corretti.
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