Tra i soggetti coinvolti dall’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica spiccano anche le strutture ricettive: quegli hotel, bed and breakfast e agenzie di viaggio che da gennaio si sono ritrovati a fare i conti con questa novità. Nel settore turistico la fattura elettronica può generare dubbi e domande, soprattutto per alcuni aspetti, come la fatturazione a clienti non residenti in Italia e il rilascio della documentazione ai privati.
Fattura elettronica strutture ricettive 2019: quando è obbligatoria
Ci sono casi in cui la fattura elettronica può non essere obbligatoria. Questi sono essenzialmente due:
- Quando l’attività è lavoro occasionale e non supera i 5.000 euro annui. Oltrepassata questa soglia vige l’obbligo di aprire posizione IVA, ma…
- Se l’attività non è di tipo imprenditoriale e il reddito annuo non superiore a certe cifre, è possibile aderire al regime agevolato. Le partite IVA nel regime agevolato (forfettario) sono al momento esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
È importante sottolineare quanto sopra precisato, perché nel settore stanno emergendo sempre di più soluzioni di alloggio differenti rispetto a quelle tradizionali. È l’esempio di chi affitta guesthouse e appartamenti, senza però ciò possa essere assimilato ad attività imprenditoriale o abituale.
Fattura elettronica hotel 2019: come funziona
Quanto sopra esposto certamente non riguarda hotel e strutture alberghiere, che svolgono a tutti gli effetti attività imprenditoriale. Per loro vige l’obbligo della nuova fatturazione digitale. La novità va a semplificare alcuni aspetti, ma per certi versi non aiuta in maniera importante le strutture in termini di risparmio.
Gli hotel sono infatti tenuti a fornire ai clienti privati che la richiedono una copia della fattura cartacea; nonostante l’assenza di un valore legale della stessa, le strutture alberghiere sono soggette a quest’obbligo come riporta il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate. Tali strutture sono tenute dunque a consegnare al cliente finale “una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.
Naturalmente la fattura cartacea dovrà contenere i dati presenti sulla fattura digitale emessa.
Fattura elettronica b& b 2019: le novità
Su altri tipi di strutture di alloggio permangono ancora diversi dubbi, soprattutto perché manca una normativa seria in merito. Sono un esempio le case vacanza su Airbnb, le guesthouse e le soluzioni di affitto temporaneo a uso turistico. Vale dunque il discorso fatto sopra: in caso di attività non imprenditoriale non si è obbligati alla procedura di fatturazione elettronica. Se si superano i 5.000 euro, si può aderire a un regime di vantaggio, esonerato (al momento) dall’obbligo. L’assenza di un’impresa non comporta pertanto tale obbligo.
In caso risulti necessario documentare costi per la propria struttura tramite fattura, il titolare della struttura ricettiva non imprenditoriale sarà trattato come un qualsiasi cliente privato e riceverà dalle aziende fattura cartacea – su richiesta – e la comunicazione che il documento è disponibile sull’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica 2019: agenzie di viaggio, è obbligatoria? – Parte I
E per le agenzie di viaggio come funziona? L’Agenzia delle Entrate h fornito un chiarimento riguardante un’agenzia di viaggi organizzatrice e la compilazione della fattura elettronica. Per mezzo dell’agenzia intermediaria o per proprio conto?
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agenzia di viaggi è tenuta a procedere in questo modo.
- Compila la fattura elettronica ordinaria (Tipo Documento TD01);
- Evidenzia che l’emissione della fattura elettronica è per conto dell’agenzia di viaggio intermediario (blocco Terzo Intermediario/Soggetto emittente);
- Inserisce al posto dell’aliquota IVA il codice N6 (operazioni imponibili) o N3 (operazioni non imponibili).
Ad AgendaDigitale il commercialista Daniele Tumietto ha tuttavia precisato che le agenzie di viaggio non sono obbligate a fare fattura elettronica. “Per la particolare tipicità dell’attività esercitata hanno rapporti con soggetti privati che non possono detrarre l’imposta. Ed è per questo motivo che essi possono certificare i corrispettivi mediante il rilascio di uno scontrino fiscale o una ricevuta fiscale”. Il riferimento è al DPR n. 633/1972 (art. 24) e quindi ai commercianti al minuto e alle attività assimilate. Questi possono infatti, in luogo del registro fatture, istituire e aggiornare un apposito registro corrispettivi riguardanti le operazioni realizzate in ogni giorno e distinti per aliquote.
Fattura elettronica 2019: agenzie di viaggio, è obbligatoria? – Parte II
All’articolo 74-ter del suddetto Dpr è infatti scritto quanto segue. “Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti […] da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica”. Inoltre, tali disposizioni “si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari”. Mentre “non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti”.
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